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Le spese di demolizione non vanno in successione

demolizione manufatto abusivo spese erediLe spese di demolizione del manufatto abusivo non vanno in successione, per intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi.

Il caso trattato riguarda un erede che si vedeva notificare un atto di precetto avente ad oggetto l’ingiunzione di pagamento di una rilevante somma di denaro relativa alle spese di demolizione di un manufatto abusivo.

Tali spese erano state sostenute dal Comune, e venivano successivamente richieste al soggetto destinatario dell’ordinanza di demolizione. Quest’ultimo non pagava, e dopo qualche anno veniva a mancare.

Successivamente, l’ente comunale rivolgeva la medesima richiesta di pagamento, maggiorata di interessi, all’erede.

Ebbene tale richiesta potrebbe essere infondata.

Sanzione della demolizione

La sanzione della demolizione, ai sensi dell'art. 31 T.U. dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001), qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso: configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio.

L'art. 31 sopra citato prevede che le amministrazioni comunali provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.

Da quanto appena esposto, risulterebbe pacifico ritenere che il porre a carico del responsabile dell'abuso le spese di demolizione rappresenta la naturale conseguenza della sanzione amministrativa.

Più in dettaglio, come anche sostenuto per altro verso da Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 25/10/2022, n. 31420, la sostituzione della demolizione con sanzione pecuniaria di uguale importo, comporta che l’ingiunzione economica è divenuta sanzione a tutti gli effetti.

Intrasmissibilità delle sanzioni amministrative e tributarie agli eredi

Le sanzioni amministrative sono intrasmissibili.

Dunque l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi per via di successione mortis causa.

La Corte di Cassazione ha spiegato il differente regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative.

Le sanzioni amministrative e quelle tributarie possiedono un carattere afflittivo e una destinazione di carattere generale e non settoriale, pertanto rientra nel potere decisionale del legislatore stabilire, quando sia preferibile scegliere una sanzione in luogo di un’altra per punire la violazione.

A tale ratio viene ricollegato il sistema da utilizzare, anche in relazione alla trasmissibilità agli eredi, predisposta solamente per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale conseguenza del carattere personale della responsabilità.

Osservato che le sanzioni amministrative e tributarie possiedono un carattere di natura afflittiva nonché una destinazione di carattere generale e non settoriale, le sanzioni delle cartelle esattoriali non sono trasmissibili agli eredi.

Pertanto, la morte del contribuente determina l'estinzione delle contestazioni dirette all'irrogazioni di sanzioni amministrative le quali, non trasmissibili agli eredi, non sarebbero nemmeno suscettibili di ingenerare l'interesse ad agire per una declaratoria di illegittimità dell'operato dell'ente impositore.

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