Ricorso Diniego Installazione Stazione radio
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha accolto il ricorso della società **S.p.A., operatore di rete mobile, annullando il diniego del Comune di Ariccia relativo all'installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile.
La decisione rappresenta un importante precedente per gli operatori del settore e chiarisce i limiti del potere regolamentare dei comuni in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici.
La società **S.p.A. aveva richiesto l'autorizzazione paesaggistica e l'autorizzazione ex art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003 per installare una stazione radio base su un terreno nel Comune di Ariccia.
Tuttavia, l'ente locale aveva rigettato l'istanza sostenendo che:
- L'impianto non rientrava nelle aree individuate dal "Piano Localizzativo dei Sistemi ed Impianti Radioelettrici" del Comune;
- Esistevano siti alternativi idonei a soddisfare le esigenze di sviluppo della rete;
- Non era stata dimostrata l'assenza di alternative valide al sito proposto.
La società ha quindi impugnato il provvedimento davanti al TAR, contestando la legittimità della decisione comunale per difetto di motivazione, irragionevolezza e contrasto con la normativa nazionale sulle telecomunicazioni.
Mancata motivazione del diniego
Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso della società, evidenziando diversi profili di illegittimità nel comportamento del Comune:
- Violazione del principio di proporzionalità e concorrenza: il regolamento comunale imponeva restrizioni ingiustificate alla libertà degli operatori di scegliere la localizzazione delle infrastrutture di rete, limitando la concorrenza tra i gestori.
- Difetto di istruttoria e motivazione: il Comune non aveva adeguatamente valutato le ragioni esposte dall'operatore e non aveva indicato concretamente siti alternativi idonei, come richiesto dalla giurisprudenza.
- Illegittimità del piano regolatore locale: il TAR ha ribadito che i comuni non possono imporre limitazioni generalizzate alla localizzazione delle antenne, essendo questa una materia di competenza statale. La sentenza ha richiamato una precedente decisione (n. 2636/2017 e n. 1954/2022) che aveva già annullato alcuni provvedimenti sulla base di disposizioni del regolamento comunale di Ariccia per eccesso di potere.
Eccesso di potere
Questa pronuncia ha un forte impatto per gli operatori del settore delle telecomunicazioni, poiché ribadisce che i comuni non possono introdurre vincoli arbitrari alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, interferendo con la normativa nazionale che disciplina la materia.
In particolare:
- Gli impianti di telecomunicazioni sono considerati opere di pubblica utilità e devono essere compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.
- I comuni non possono introdurre limitazioni che non siano giustificate da motivazioni oggettive e supportate da un'adeguata istruttoria tecnica.
- La tutela paesaggistica non può essere usata come pretesto per escludere a priori la possibilità di installare impianti in determinate aree senza un'adeguata analisi di compatibilità.
Compatibilità Paesaggistica
In particolare il Tar ha riconosciuto illegittimo il provvedimento del Comune di Ariccia:
"a) senza operare alcuna valutazione di natura paesaggistica e, quindi, senza alcun apprezzamento degli interessi pubblici sottesi alla norma attributiva del potere esercitato (art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004 );
b) senza il necessario coinvolgimento della competente Soprintendenza, a cui l'art. 146 comma 5 D.Lgs. n. 42 del 2004 assegna un potere consultivo di natura sostanzialmente provvedimentale, attesa la natura vincolante del relativo parere, il quale deve essere obbligatoriamente richiesto dall'autorità procedente, che, nella specie, coincide con il Comune di Ariccia."
Un precedente importante per gli operatori
La sentenza del TAR del Lazio conferma la necessità per gli operatori di telefonia mobile di vigilare sui provvedimenti comunali che potrebbero limitare illegittimamente lo sviluppo delle reti.
In caso di diniego, è essenziale valutare la possibilità di impugnare tali decisioni per garantire il rispetto della normativa nazionale e il diritto a una copertura adeguata del servizio di telefonia mobile.