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Accettazione Eredità e Pignoramento Immobile

accettazione eredità e pignoramento immobiliareSi può condividere o meno il percorso logico seguito dal Tribunale per evitare di dichiarare estinta la procedura esecutiva in seguito a pignoramento di un immobile di cui gli intestatari ancora non risultino presso la conservatoria trattato in questo articolo.

Ciò però di cui non si può dubitare è la correttezza del risultato raggiunto, per il quale a tratti sono state necessarie forzature interpretative.

La trascrizione dell’accettazione è atto il cui compimento rappresenta un onere dell’erede, il quale, laddove lo ometta, non può certo ottenere un risultato premiale.

Sarebbe paradossale che il debitore che si astenga dal compiere un atto al quale è tenuto abbia come effetto quello di pregiudicare i diritti dei suoi creditori occultando le sue proprietà e finendo per l’ottenere un considerevole vantaggio economico.

Una riflessione nasce a questo punto spontanea.

Il Tribunale di Cassino ha potuto risolvere la questione in favore del creditore grazie alla presenza di un atto dispositivo stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, suscettibile di trascrizione.

Ma questo non fosse stato presente cosa ne sarebbe stato delle ragioni del creditore?

Accettazione dell'eredità

Visto l’argomento della sentenza, non può non farsi cenno all’istituto giuridico dell’accettazione dell’eredità.

Infatti chi è chiamato all’eredità di un defunto, secondo il dettato dell’art. 474 c.c., potrà subentrare nel patrimonio ereditario per le quote di sua spettanza soltanto a seguito dell’accettazione espressa o tacita.

È in questo momento e non prima che si assume la qualifica di erede, essendosi in presenza prima dell’accettazione solo di una chiamata all’eredità.

Va infatti ricordato che è nella facoltà del chiamato rinunciare al patrimonio ereditario o anche accettare con beneficio di inventario, ossia rispondendo dei debiti ereditari solo nei limiti dell’asse ereditario e non con i propri beni personali.

Si pensi all’ipotesi in cui tra i diritti ereditati vi siano più debiti che crediti; in questo caso il chiamato all’eredità non avrà alcun vantaggio nell’accettare la fusione tra il proprio patrimonio e i debiti ereditari, con la conseguenza di rispondere nei confronti dei creditori del defunto con i propri beni.

Non si potrà quindi parlare di eredi sino al momento dell’accettazione.

Quest’ultima ha effetto retroattivo, per cui una volta intervenuta “copre” anche il periodo intercorso tra la morte, ossia l’apertura della successione, e l’intervenuta accettazione.

Questa può essere espressa o tacita, a seconda che vi sia un’esplicita dichiarazione in tal senso da parte del chiamato all’eredità, ovvero che questi compia degli atti dai quali, pur in mancanza di una dichiarazione espressa, emerga la volontà di accettare l’eredità.

Ciò accade quando l’erede inizia a tenere un comportamento sui beni al pari di quello del proprietario, ad esempio ponendo in essere degli atti di disposizione dei beni stessi.

Sia che si tratti di accettazione tacita sia che si tratti di accettazione espressa, questa dovrà essere trascritta per quanto concerne i beni immobili, per i quali vi è obbligo di trascrizione, al fine di rendere pubblica la successione e il passaggio di proprietà, assicurando la continuità delle trascrizioni.

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