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Risarcimento danni al ginocchio - l’intervento di Protesi

protesi ginocchio risarcimento del dannoL’artrosi è la causa più comune di dolore cronico al ginocchio, in grado di comprometterne la funzionalità.

Esistono diversi tipi di artrosi, ma quella più “pericolosa” per la salute del ginocchio è l’artrosi cronica senile, seguita dall’artrosi secondaria ad artrite reumatoide (malattia infiammatoria su base auto-immune), dall’artrosi post-traumatica (in esito a fratture) e dall’osteonecrosi (cosiddetta “infarto dell’osso”).

Se il ginocchio è gravemente compromesso dall’artrosi, può diventare difficile perfino camminare o salire le scale. Si avverte, inoltre, un dolore continuo, con cui può risultare complicato convivere. Ecco perché, in alcuni casi, il medico consiglia di prendere in considerazione l’idea di una protesi totale al ginocchio.

I pazienti a cui viene raccomandato l’intervento sono, in particolare, quelli che soffrono di un dolore tale da influenzare le attività di vita quotidiana; ma la protesi è consigliata anche laddove il ginocchio sia del tutto deformato, in quanto, oltre ad eliminare il dolore, corregge eventuali difformità della gamba. La chirurgia protesica è infatti anche in grado di riallineare gli arti.

Intervento protesi al ginocchio

Attualmente, l’intervento è considerato sicuro, tanto che in Italia vengono impiantate circa 70 mila protesi all’anno.

Nella sua forma classica, l’intervento consiste nel rivestimento completo dell’articolazione. La protesi, infatti, va a coprire totalmente la superficie articolare della tibia e del femore. Spetta, poi, al chirurgo decidere se rivestire anche la rotula.

Volendo sintetizzare la procedura di intervento, si possono individuare quattro fasi standard: 1) preparazione delle superfici, in cui si asportano i residui di cartilagine e si posiziona l’ossoin modo da avere una base di appoggio uniforme per la protesi; 2) impianto delle componenti metalliche, in cui vengono inserite due componenti metalliche articolari, una per il femore e l’altra per la tibia; 3) impianto della rotula, nel caso in cui il medico ritenga di doverla rivestire, con una valutazione che varia in base alle condizioni dell’osso e alla sintomatologia del paziente; 4) posizionamento dell’inserto, consistente nel posizionamento di un inserto in polietilene tra femore e tibia, in modo tale da creare una superficie di scorrimento.

L’inserto potrà essere fisso (cosiddetta protesi “a piatto fisso”) oppure mobile attorno a un perno centrale (protesi “a piatto rotante”).

Errato intervento chirurgico al ginocchio

Nel 90% dei casi, l’intervento riesce ed il paziente guarisce in poco tempo. Vi è, però, un 10% di casi in cui l’intervento non porta ai risultati sperati.

In tali ipotesi, il paziente deve sottoporsi ad un secondo intervento, chiamato di “revisione”, volto a rimuovere i vecchi impianti per sostituirli con nuove componenti.

La chirurgia di revisione protesica è tuttavia una procedura complessa, che richiede un’elevata pianificazione preoperatoria, nonché impianti e strumenti specializzati. 

In sostanza, se l’intervento iniziale è piuttosto semplice, lo stesso non può dirsi per l’intervento di revisione.

Alcune volte, il fallimento del primo intervento è dovuto all’utilizzo di materiali o protesi scadenti o che comunque si usurano troppo precocemente rispetto alla durata garantita.

Altre volte, la necessità di sottoporsi ad un intervento di revisione dipende da fattori propri del paziente stesso, independentemente dalla prestazione sanitaria.

Tra i fattori correlati al paziente rientrano, ad esempio, l’età ed il peso.

Infatti, i pazienti molto giovani hanno una maggiore probabilità di dover ricorrere all’intervento di revisione, sia perché sono mediamente più “attivi” ed abituati a portare carichi rispetto agli anziani, sia perché hanno un’aspettativa di vita più lunga, sicché è ragionevole ritenere che dopo parecchi anni (20-25) la protesi vada sostituita in base al processo tecnologico e alle nuove componenti. Inoltre, i pazienti obesi caricano un maggior peso sulla protesi, sicché aumentano il rischio di usura.

Normalmente, il fallimento della chirurgia protesica è reso evidente da un aumento del dolore, da un cambiamento nella posizione dell’impianto o una della funzionalità, con episodi di zoppìa o lussazione.

Ai pazienti che lamentano tali sintomi deve essere effettuato un check - up completo, compreso di raccolta della storia ed esame fisico, radiografie, esami di laboratorio ed eventualmente aspirazione del liquido intra - articolare o TAC, al fine di valutare la necessità di un nuovo intervento.

Errore medico e abitudini di vita del paziente

Non è difficile immaginare quali siano le conseguenze di un intervento errato sulle abitudini di vita del paziente.

In caso di difetto della protesi, il paziente può presentare difficoltà deambulatorie piuttosto serie.

In ogni caso, dovrà muoversi utilizzando un ausilio (stampelle, deambulatore e, nei casi più gravi, carrozzina). L’invalidità motoria può impedire al paziente di portare carichi, di salire le scale e perfino di camminare.

Con grande probabilità, il danneggiato avvertirà un dolore costante al ginocchio, giorno e notte, resistente anche agli antidolorifici comuni.

Le conseguenze lesive possono, poi, variare a seconda delle abitudini di vita di ciascuno: se, ad esempio, il paziente svolgeva un lavoro stando molto tempo in piedi, dovrà abbandonarlo; se diviene difficile la flesso - estensione del ginocchio, il paziente non potrà più trascorrere molto tempo seduto, ecc.

L’intervento errato può, inoltre, comportare danni alle altre articolazioni. Il danneggiato sarà, infatti, costretto a “caricare” il peso sulla gamba non interessata, causando possibili lesioni alle articolazioni dell’altra gamba o alla colonna vertebrale.

Avvocato Risarcimento Danni Protesi Ginocchio

In alcuni casi la responsabilità del fallimento dell’intervento di protesi al ginocchio è dovuto ad errore medico e malasanità.

Qualora il paziente sospetti di essere stato vittima di un caso di responsabilità medica, è opportuno rivolgersi ad Avvocato di Malasanità a Roma, al fine di ottenere il risarcimento del danno.

In generale, le voci di danno richiedibili sono:

  1. danno patrimoniale, dovuto alla perdita economica ad esempio al mancato guadagno per il tempo in cui non si è potuto lavorare, e agli oneri economici sostenuti per le cure spese mediche, riabilitative, necessità di una nuova operazione;
  2. danno biologico, lesioni fisiche permanenti o temporanee, dolori, limitazioni funzionali;
  3. danno morale, sofferenze psichiche e danni alla qualità della vita, anche definito dalla giurisprudenza come “l’ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel patema d’animo o stato d’angoscia transeunte generato dall’illecito” (Cass. n. 10393/2002).

Infine, è possibile ottenere il risarcimento anche per il danno esistenziale, ad esempio dovuto alla perdita di funzionalità di un arto.

Inizialmente, prima di instaurare un contenzioso, l'Avvocato lavora per ottenere il risarcimento del danno senza ricorrere ad un Giudice (fase stragiudiziale).

Usura precoce della protesi al ginocchio

A partire dagli anni 2000, si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’azienda sanitaria ed il medico sono responsabili della scelta del materiale utilizzato per impiantare le protesi. Rispondono, dunque, ove abbiano usato “componenti protesiche che hanno manifestato usura precoce rispetto alla durata media di tali prodotti”.

Sarebbe, infatti, opportuno fornire ai pazienti un’adeguata informazione sulla tipologia delle protesi impiantate e sulla loro durata, nonché sulla disponibilità sul mercato di protesi più aggiornate.

In tempi più recenti, la giurisprudenza di merito è tornata ad occuparsi della vicenda. A titolo esemplificativo, citiamola sentenza del Tribunale di Roma, sez. XIII civile, del 5-10-2017, conforme ad alcune precedenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n.11488/2004; Cass. n. 10297/2004; Cass. Sez. Un. 26972/2008).

In particolare, il caso riguardava un’anziana signora che, dopo essere caduta in casa, si fratturava il femore e veniva pertanto sottoposta all’operazione di inserimento della protesi.

Durante la riabilitazione, tuttavia, la signora subiva una prima lussazione della protesi, susseguita da un secondo (con conseguente intervento di riduzione), un terzo ed un quarto episodio di lussazione, a seguito del quale si rivolgeva ad un diverso ospedale per sostituire la protesi stessa.

La paziente riteneva, dunque, che il primo intervento di inserimento della protesi fosse stato eseguito in modo errato, sicché agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni.

Una protesi è considerata difettosa quando:

  • presenta vizi di fabbricazione o progettazione che la rendono inidonea all’uso previsto;

  • si deteriora prematuramente o si rompe senza un trauma specifico;

  • non è accompagnata da istruzioni o avvertenze sufficienti per il suo corretto utilizzo.

Il difetto può riguardare sia il materiale utilizzato, sia la forma o l’adattabilità della protesi all’articolazione del paziente.

Responsabilità Sanitaria per la cura della mobilità

A seconda delle circostanze, la responsabilità può ricadere su:

  • Il produttore della protesi, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), in caso di prodotto difettoso;

  • Il medico chirurgo o l’equipe sanitaria, nel caso in cui vi sia stata una negligenza nell’impianto o nel monitoraggio post-operatorio;

  • La struttura sanitaria, qualora non abbia garantito adeguati standard di qualità e sicurezza.

La responsabilità può anche essere concorrente, cioè condivisa tra più soggetti.

L’ospedale si difendeva contestando che la protesi fosse stata inserita correttamente e che le conseguenze dannose derivavano da un’infezione contratta dalla signora in occasione dell’ultima operazione di sostituzione della protesi.

Ebbene, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di risarcimento formulata dalla paziente, ritenendo che “sussiste una responsabilità dell’ospedale convenuto per la non corretta esecuzione dell’intervento con cui era stata inserita la protesi”. Ha, quindi, condannato l’ospedale al risarcimento del danno biologico subito dall’attrice (personalizzato in aumento del 20% per le sofferenze relazionali subite) nonché del danno da lucro cessante (per il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se l’inadempimento non si fosse verificato).

Nello specifico, l’ospedale convenuto è stato condannato al pagamento in favore dell’anziana paziente della somma di euro 134.634,17 a titolo di risarcimento, oltre al rimborso delle spese legali.

 

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