Mediazione obbligatoria: il primo passo verso il risarcimento per errore medico
Affrontare un caso di malasanità non è mai semplice, né per il paziente né per l’avvocato che lo assiste. Ma prima ancora di arrivare a un’aula di tribunale, è necessario compiere una serie di passaggi fondamentali, spesso decisivi per il buon esito della causa. Il primo di questi è la fase stragiudiziale, ovvero il tentativo di risolvere la controversia al di fuori del processo.
Il percorso si avvia formalmente con il rilascio del mandato da parte del cliente.
Una volta acquisita la procura, l’avvocato è abilitato a rappresentarlo nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, siano essi medici, strutture sanitarie pubbliche o private, o le rispettive compagnie assicurative.
Il primo strumento operativo è la lettera di diffida e messa in mora, nella quale si espongono dettagliatamente i fatti clinici ritenuti illegittimi e dannosi.
Questo atto rappresenta non solo l’avvio della trattativa stragiudiziale, ma ha anche valore giuridico rilevante ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione del diritto.
Ai sensi dell’art. 2943 c.c., infatti, la prescrizione – che in ambito di responsabilità medica è di 5 o 10 anni a seconda del titolo di responsabilità (extracontrattuale o contrattuale) – viene interrotta e riprende a decorrere ex novo dalla data di invio della raccomandata o della PEC.
Il silenzio delle controparti e la necessità di mediazione
Nella maggior parte dei casi, purtroppo, la lettera rimane senza risposta.
In altri, si riceve una presa di posizione formale da parte della struttura sanitaria o della compagnia assicurativa, che però si limita a respingere le contestazioni.
A questo punto, prima di adire il giudice, il legislatore impone un passaggio ulteriore: la mediazione obbligatoria, prevista dall’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, espressamente per le controversie in materia sanitaria.
La mediazione come condizione di procedibilità
La mediazione obbligatoria rappresenta oggi una condizione di procedibilità della domanda giudiziale: ciò significa che non è possibile iniziare una causa senza prima aver tentato il procedimento di mediazione. Qualora si ometta questo passaggio, il giudice dovrà rilevare l’irregolarità e ordinare alle parti di procedervi, sospendendo il giudizio.
Come si svolge il procedimento di mediazione?
Il paziente, assistito dal proprio legale, deve depositare un’istanza presso un organismo di mediazione accreditato, indicando le controparti (medico, struttura sanitaria, assicurazione) e allegando i documenti rilevanti, come cartelle cliniche, relazioni medico-legali, certificazioni sanitarie e la stessa lettera di messa in mora.
Il mediatore fisserà un primo incontro – normalmente entro 30 giorni – durante il quale verrà valutata la disponibilità delle parti a procedere nella trattativa. Tuttavia, nella prassi, è frequente che i medici o le strutture sanitarie non si presentino, oppure partecipino con l’unico intento di respingere ogni addebito, rendendo di fatto vana ogni possibilità conciliativa.
Cosa si discute in mediazione
Nel corso della mediazione, il legale dovrà illustrare analiticamente:
La condotta del medico o dell’équipe sanitaria, specificando le violazioni delle linee guida o dei protocolli clinici;
Il tipo di intervento effettuato o il trattamento farmacologico in contestazione;
La patologia diagnosticata e le sue conseguenze sullo stato psicofisico del paziente;
Il danno biologico (temporaneo o permanente), secondo le percentuali accertate da perizia medico-legale;
Il danno morale e il danno esistenziale, ovvero l’impatto dell’errore medico sulla vita personale, familiare, sociale e lavorativa del paziente.
In molti casi, per rafforzare la posizione del danneggiato, viene depositata una consulenza tecnica di parte (CTP) già redatta da un medico legale o da uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
I vantaggi della mediazione riuscita
Se la mediazione ha esito positivo, viene redatto un verbale di accordo che ha valore di titolo esecutivo, al pari di una sentenza. Ciò consente di ottenere il risarcimento senza ulteriori spese o tempi processuali. Questo è particolarmente utile nei casi in cui la compagnia assicurativa voglia evitare il rischio di una condanna ben più pesante in sede giudiziale.
Un accordo in sede di mediazione può anche prevedere forme alternative di ristoro, come il rimborso integrale delle spese mediche, l’erogazione di una rendita vitalizia per danni permanenti, o l’impegno alla presa in carico gratuita da parte della struttura per ulteriori terapie e riabilitazioni.
Quando fallisce la mediazione: la via giudiziale
Qualora la procedura si concluda con esito negativo, sarà possibile incardinare la causa dinanzi al giudice civile. A questo punto, la documentazione prodotta in mediazione potrà costituire un utile riferimento, soprattutto per dimostrare l’apertura al confronto del paziente e la condotta evasiva o dilatoria della controparte.
Una curiosità giuridica: quando l’assenza in mediazione costa caro
Non tutti sanno che l’assenza ingiustificata alla mediazione può comportare conseguenze economiche rilevanti. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 28/2010, il giudice, con la sentenza, può condannare la parte che non ha partecipato senza valido motivo al pagamento delle spese processuali e al versamento di un’ulteriore somma al fondo delle spese di giustizia.