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Responsabilità medica da errata diagnosi

La salute è un diritto fondamentale e inviolabile della persona, oltre che un interesse primario della collettività, e costituisce uno dei corollari fondamentali del diritto alla libertà personale, nonché un bene utile alla persona. Da un lato il dovere del medico di curare, dall’altro il diritto del paziente a ricevere il trattamento sanitario più adeguato.

Questo è quello che nella prassi ci si aspetta quando ci si ammala e ci si rivolge ad un medico.

Purtroppo, però, non sempre le cose vanno come ci si aspetta e quello che dovrebbe essere “l’àncora di salvezza” nei momenti critici che riguardano la vita ovvero la salute del paziente, talvolta diventa proprio il “male” da cui difendersi.

Non sono pochi, infatti, i casi di malasanità e, sempre più frequente, questi si verificano non soltanto nell’ambito della sanità pubblica, ma anche nelle strutture private.

Colpa della superficialità o imprudenza dei medici, dei turni massacranti o della semplice distrazione, negligenza degli operatori sanitari?

Diversi potrebbero essere i fattori causali, ma a rimetterci, di fatto, è solo la persona del paziente che ne paga le conseguenze a livello fisico e psichico, e in molti casi, anche sul piano patrimoniale.

Spesso accade che, a causa di un’errata diagnosi il paziente venga sottoposto ad un trattamento terapeutico, soprattutto quando si tratta di intervenire tramite intervento chirurgico, sovradimensionato rispetto alla situazione clinica prospettata, oppure ne vengano trascurati i sintomi, con conseguenze, sia nell’una che nell’altra ipotesi, non indifferenti sulla patologia del paziente ed il suo evolversi.

Nella specie, quando sussiste l’esigenza di praticare un intervento, sia esso necessario per curare la patologia lamentata o perché risponde semplicemente all’esigenza di risolvere problemi di natura estetica, è compito del sanitario, oltre che fornire tutte le dovute informazioni, affinchè il paziente possa sottoporsi consapevolmente e coscientemente al trattamento indicato,effettuare, altresì, accertamenti approfonditi, al fine di scongiurare la presenza di una patologia più grave, ovvero valutare, se nel caso concerto, è indispensabile procedere con un trattamento terapeutico più invasivo per l’integrità fisica e psichica della persona.

In molti casi, infatti, si ha la tendenza a prediligere un intervento chirurgico perché lo si ritiene la soluzione migliore o, forse, quella più semplice.

Tuttavia, non sempre vengono correttamente valutati i rischi ad esso connessi, posto che vi sono effetti prevedibili ed effetti che non possono essere previsti ovvero contenuti preventivamente.

È così che il paziente va dal medico per curarsi, ma finisce con l’aggravarsi e quindi subire conseguenze ben più gravi o sviluppare una patologia iatrogena, intesa come malattia o lesione provocata dal medico per imperizia o per errore diagnostico, che può sorgere anche a seguito di un intervento erroneo, o per la somministrazione di trattamenti terapeutici, quali l’eccessiva somministrazione di farmaci o l’inesatta valutazione dei loro effetti collaterali negativi o, infine, per l’errata valutazione nel calcolo danni-benefici.

La responsabilità del medico per errato intervento

Come già anticipato, può accadere che il paziente subisca, quello che nell’ambito medico-giuridico, viene chiamato danno iatrogeno.

Esso si configura come un pregiudizio alla salute- quale diritto personale inviolabile ai sensi dell’art. 32 Costituzione- collegato all’aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente derivato dal comportamento colposo del sanitario. In tale fattispecie, si configuraresponsabilità professionale del medicoper l’errore commesso nel diagnosticare la malattia e quindi predisporre la cura, nonché per l’errore nella gestione del paziente, o ancora,per la carenza strumentale della struttura sanitaria oppure per l’erronea informazione ricevuta dal paziente.

D'altra parte, la responsabilità medica continua a sussistere anche se l’intervento chirurgicosi sia rivelato ex post risolutivo della patologia della persona del paziente e sia stato eseguito diligentemente. In questi casi, la responsabilità colposadel medico può essere ricondotta adimprudenza,negligenza, imperizia o inosservanza di leggi o codici, ed in sede civile, fa si che il medico si esponga ad obblighi risarcitori.

Si ha colpa per imperizia quando viene provato che l’errore professionale sia dovuto al fatto che in un determinato intervento, specie poi se di routine, il medico non abbia rispettato ovvero seguito le regole di esperienza ed i condotta che la maggioranza dei colleghi in identica circostanze avrebbero osservato. Si ha, invece, imprudenza quando, anche per incapacità, il medico non prevede i rischi cui è esposto il paziente. Infine, negligente è il medico che mostri trascuratezza e superficialitànei confronti dell’assistito.

Natura della responsabilità medica

In punto di diritto, la responsabilità professionale dei sanitari, in sede civile, per consolidata giurisprudenza, è riconducibile nell’alveo della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.. Secondo altra interpretazione, quella del medico si configura come una responsabilità extra-contrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., come previsto dalla recente c.d. legge Gelli-Bianco(l.8 marzo 2017 n. 24),che statuisce "risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c. salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente..."; al contrario è l’ospedale a rispondere dei danni causati nei limiti della responsabilità contrattuale per inadempimento.

Ciò perché tra il paziente e la struttura viene stipulatoun contratto da cui derivano specifici obblighi per l’azienda, tra cui quello di mettere a disposizione dei pazienti opportuni trattamenti ospedalieri e chirurgici. Invero, nello specifico, è configurabile in capo al singolo medico una responsabilità da contatto sociale, da intendersi come fatto idoneo a produrre obbligazioni da cui scaturiscono in capo al professionista obblighi di buona fede, protezione e informazione, per cui il rapporto medico-paziente è da intendersi come rapporto contrattuale.

Azione risarcitoria del malato e onere probatorio

Il paziente-danneggiato, in caso di responsabilità medica, è legittimato ad ottenere un ristoro per i danni patiti a seguito di un intervento chirurgico non dovuto, ancorché eseguito bene, ovvero di un intervento necessario ma inesatto. In questi casi, quindi, bisognerà proporre domanda risarcitoria all’autorità giudiziaria competente.

Tuttavia, fondamenti della responsabilità professionale per il risarcimento danni sono: verificazione del danno, accertamento del nesso causale tra condotta medica (l’intervento chirurgico) e evento dannoso (insorgenza di una malattia o aggravamento della patologia pregressa), colpa del sanitario.

In particolare, il paziente-danneggiato potrà citare in giudizio sia il medico responsabile, in ragione degli obblighi di protezione verso i pazienti, sia la struttura sanitaria presso la quale il medico lavora e con cui a sua volta il paziente ha stipulato un negozio giuridico, finalizzato all’erogazione di prestazioni sanitarie, qualora la prestazione sanitaria venga erogata con negligenza, specie se vengano trascurati i sintomi ovvero diagnosticata una patologia errata, il paziente che voglia far valere le sue pretese ha l’onere di provare la causa del danno-evento.

Pertanto, il paziente dovrà dimostrare che laddove il medico avesse tenuto una condotta diligente, consistente nella corretta diagnosi e nella somministrazione esatta della terapia, il danno non si sarebbe verificato. 

Mancata diagnosi infarto

In materia di responsabilità medica diverse sono le pronunce giurisprudenziali in sede civile.

In particolare, in una recente pronuncia, sentenza 27 giugno 2018, n. 16919, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da morte del paziente per avere colposamente omesso la diagnosi da infarto.

Nello specifico,la questione fattuale concerne la storia di un uomo che, recatosi in Ospedale in quanto lamentava violenti dolori retrosternale, era stato dimesso con la diagnosi di una semplice nevralgia. Il giorno successivo l’uomo era deceduto, dopo che una accertamento elettrocardiografico aveva riscontrato un infarto acuto.

Infatti, il medico della struttura sanitaria aveva sottovalutato la sintomatologia presentata dall’uomo al momento del suo arrivo, non riconoscendo che era in atto un infarto, per il quale ove prontamente diagnosticato e trattato, probabilmente l’evento morte non si sarebbe verificato in via anticipata.

Sicchè, la Corte ha attribuito al medico responsabilità per omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, nella specie l’infarto acuto,sulla base della quale è stata negata al paziente la possibilità di vivere più a lungo, a prescindere dal fatto che l’evento morte si sarebbe comunque verificato in ragione della patologia cardiaca.

Pertanto, riconosciuto che il paziente avrebbe vissuto più a lungo, è stato ammesso il risarcimento per avere privato il danneggiato della possibilità di sopravvivere sia pure per un periodo limitato di vita, dunque, del danno costituito dalla minor durata della vita, inteso come perdita di chance di sopravvivenza, che nel caso in esame è stato valutato come danno-evento e non come danno-conseguenza.

Mancata diagnosi glaucoma

In un’altra pronuncia, il Tribunale di Fermo con sentenza n. 416 del 2019 ha accolto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali presentata da un paziente per comprovata negligenza medica. Nello specifico il paziente lamentava un problema alla vista per il quale era stata prescritta una cura farmacologica ed un intervento errati.

Infatti il medico non aveva diagnosticato la malattia glaucomatosa, già avanzata, per cui l’intervento eseguito aveva solo aggravato la condizione, provocando la perdita totale della vista all’occhio destro.

Il tribunale in ragione di ciò ha liquidato la somma di euro 106.052,75, riconoscendo che il danno da liquidarsi riguarda l’invalidità permanente riportata dall’attore che va dal 4% al 22% con conseguenze sul reddito del paziente.

Ernia discale

In un’altra pronuncia, la Cassazione con la sentenza n. 2788 del 2019 ha riconosciuto l'esecuzione colposamente inidonea di un intervento chirurgico effettuato per il trattamento di un'ernia discale, seguìto da una seconda operazione solo parzialmente riparatrice, con conseguente necessità, in chiave terapeutica, di significative cure fisioterapiche e farmacologiche, per i quali, dunque la paziente ha chiesto il risarcimento per danni patrimoniali e non, nonché il ristoro per il danno da lesione del rapporto parentale in favore del coniuge.


In un contesto così complesso, nel quale la responsabilità medica si intreccia con profili tecnici, giuridici e medico–legali, diventa fondamentale per il paziente rivolgersi a un professionista specializzato in malasanità in grado di analizzare la documentazione clinica, ricostruire il nesso causale e quantificare correttamente i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Proprio per questo, chi ritiene di aver subito un danno da errata diagnosi, da intervento chirurgico non necessario o mal eseguito, o da omessa informazione, può valutare di affidarsi a un avvocato malasanità a Roma, capace di assistere il paziente nella fase stragiudiziale e giudiziale, tutelando in modo qualificato il diritto alla salute e il correlato diritto al risarcimento del danno.

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