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Non dovuti i contributi Inps da parte dello Psicologo

avviso di addebito inps ricorso avvocato del lavoroUna recente pronuncia del Tribunale di Roma (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 26/10/2017, udienza del 26/10/2017, depositata il 26/10/2017, numero 8713), che si inquadra in un insieme di pronunce volte a ribadire quanto già sancito legislativamente (Decreto Legge 06 luglio 2011, numero 98, Articolo 18, comma 12, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 che fornisce interpretazione autentica della Legge 8 agosto 1995, numero 335, Articolo 2) ha stabilito che non sono dovuti i contributi inps dagli iscritti in albi professionali.

Vale osservare che la citata sentenza, ben lungi dall'essere l'unica che investe la spinosa questione della Gestione Separata INPS, è l'unica a trattare un'ipotesi molto particolare ovverosia la debenza della contribuzione in Gestione Separata INPS per quei soggetti, tenuti alla contribuzione presso altra Cassa di previdenza.

“In tema di previdenza e gestione separata inps, l’art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011 ha previsto che la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 debba essere interpretata “nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. ”

ENPAP e Inps - iscrizione forzosa di una Psicologa

La vicenda trae le sue origini nell'attività di una psicologa, che lavora come libera professionista, quindi non dipendente pubblica. Una psicologa regolarmente iscritta al proprio albo professionale (altrimenti non potrebbe esercitare la propria attività) e che ha presentato regolarmente le proprie dichiarazioni dei redditi (e conseguentemente pagato le proprie tasse).

Per ragioni che non sono rilevanti ai fini della vicenda, questa psicologa non è iscritta ovvero non paga i propri contributi alla Cassa previdenziale degli psicologi (ENPAP).

L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ha la possibilità di venire a conoscenza della dichiarazione dei redditi presentata dalla psicologa nell'anno 2010 per i redditi da lei percepiti nel corso dell'anno 2009 ed ha altresì modo di controllare se la stessa sia iscritta e/o abbia versato i propri contributi previdenziali presso l'ENPAP; quindi viene a conoscenza del fatto che la psicologa non abbia versato i contributi per i redditi percepiti nell'anno 2009.

Come conseguenza l'INPS iscrive la psicologa alla Gestione Separata con effetto retroattivo, cioè come se la stessa fosse iscritta dal 2009 e calcola i contributi che la stessa avrebbe dovuto versare alla Gestione Separata, aggiungendo gli interessi dalla data ultima nella quale dovevano essere versati i contributi relativi ai redditi percepiti nell'anno 2009 ed ulteriormente aggiungendo le sanzioni per il mancato versamento previdenziale.

Nella pratica, l'iscrizione retroattiva, gli interessi e le sanzioni venivano a raddoppiare l'importo dovuto a titolo contributivo.

L'INPS comunicava tale iscrizione alla professionista ed allo stesso tempo le indicava gli importi di cui provvedere al saldo, unitamente agli interessi ed alle sanzioni.

Con i canonici tempi dell'amministrazione pubblica, veniva notificato alla psicologa l'avviso di addebito.

Ricorso Avviso di Addebito Contributi Inps

Contro l'Avviso di Addebito relativo ai Contributi INPS è possibile proporre ricorso davanti al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro nel termine di 40 giorni.


Un Avvocato del Lavoro dello Studio Buccilli, munito di procura, può depositare l'impugnazione contro l'avviso di addebito nella Cancelleria del Tribunale.


Nel conteggio dei termini, l'INPS considera anche il giorno in cui avviene la notifica, ma la giurisprudenza ha sempre ritenuto applicabile la norma prevista dal Codice Civile, per la quale il giorno in cui ha inizio il computo del termine è quello successivo alla data della notifica.

Questa norma ha la sua ragione nel fatto che una notifica può essere eseguita fino alle ore 21 (art. 147 c.p.c.) e quindi in un momento del giorno che lo rende non utile a svolgere alcuna attività.

A seguito della tempestiva impugnazione, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, fissava udienza e termine di rito per la notifica del ricorso ed unito decreto di fissazione udienza all'INPS.

Nella vicenda sopra narrata, l'INPS si costituiva in giudizio per resistere alle richieste della ricorrente, volte all'annullamento dell'avviso di addebito ed alla cancellazione della propria iscrizione alla Gestione Separata operata dall'INPS.

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha compiutamente analizzato la situazione e ha messo in luce ogni aspetto critico della condotta di INPS.

In particolare il Giudice del Lavoro adito, dopo una succinta esposizione della normativa applicabile ha espresso la sua valutazione dichiarando che “la posizione della Ci. Rientra proprio tra quelle escluse dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps”, dando poi conto di quello che è stato l'iter logico-interpretativo e di ragionamento che ha portato a questa conclusione.

In primo luogo, il Tribunale di Roma ha ricordato che l'attività libero-professionale di psicologa svolta dalla ricorrente è subordinata all'iscrizione al relativo albo professionale.

Subito dappresso ha anche evidenziato che gli iscritti all'Albo degli Psicologi sono assoggettati a versamento in favore della propria Cassa previdenziale (ENPAP).

In seguito, il Giudice del Lavoro fa presente come il dettato normativo non appresti una disciplina specifica per chi versi, o sia tenuto al versamento, unicamente dei contributi integrativi e che quindi nemmeno per questi soggetti sarebbe obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Da ultimo, il Tribunale di Roma osserva come non sia rilevante la circostanza che sui redditi percepiti (in questo caso nel 2009) la ricorrente non avesse effettivamente corrisposto la contribuzione dovuta in favore dell'ENPAP, rimanendo quest'ultima Cassa previdenziale l'unico soggetto che possa dolersi dell'omissione della ricorrente.

Annullamento debiti previdenziali Inps Piscologo

Conseguentemente, il Giudice del Lavoro di Roma conclude sancendo che il mancato effettivo versamento dei contributi, presso la Cassa di previdenza a cui sono dovuti, non determina l'obbligo di iscrizione presso la Gestione Separata INPS.

V'è da dire che è a dir poco peculiare il modo in cui l'INPS, dopo avere deciso la propria interpretazione della norma del 1995 istitutiva della Gestione Separata, si rifiuti di accettare l'interpretazione autentica, fornita dal legislatore nel 2011.

La norma di interpretazione autentica ha avuto il chiaro scopo di correggere l'orientamento applicativo, che era ritenuto errato.

Nonostante ciò l'INPS persiste tuttora nell'applicare la norma secondo la propria interpretazione, anziché quella del legislatore, cercando di appellarsi ad ogni scampolo di vaghezza che possa essere rimasto.

La sentenza analizzata in queste righe vale, forse, a dare un colpo definitivo alle velleità interpretative dei Dirigenti INPS, colmando anche l'ultima situazione dubbia, ovvero se l'iscrizione presso la Gestione Separata sia obbligatoria per quei soggetti che, pur iscritti ad appositi albi, non abbiano effettuato alcun versamento alla Cassa di previdenza presso la quale dovrebbero essere iscritti.

 

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