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L’Abbandono della Casa Coniugale non è motivo di addebito della Separazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 23 aprile 2019 n. 11162, ha confermato un principio già espresso nel tempo per il quale la violazione dell’obbligo di assistenza materiale e spirituale che si sostanzia anche nella coabitazione-convivenza non è causa di addebito della separazione, salvo la dimostrazione a carico del coniuge che richiede l’addebito, che la separazione dipenda proprio dalla fuoriuscita stabile dalla residenza famigliare del coniuge colpevole.

Vicenda giudiziaria 

Il Tribunale di primo grado pronunciava la separazione dei coniugi e poneva a carico dell’uomo un assegno mensile di mantenimento delle figlie maggiorenni e non ancora indipendenti economicamente, nonché un assegno mensile di mantenimento in favore della donna respingendo, tuttavia, la domanda di addebito della separazione.

La donna proponeva appello dinnanzi la Corte di Appello insistendo nella domanda di addebito in considerazione della relazione extra-coniugale intrattenuta dal marito e dell’abbandono del domicilio coniugale, ma ancora una volta la domanda veniva rigettata. Così, la donna proponeva ricorso per cassazione.

La Cassazione ha rilevato che il fatto in sé dell’abbandono del tetto coniugale doveva comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa della intollerabilità della convivenza e della rottura dell’affectio coniugalis.

La giurisprudenza ritiene infatti che non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile.

In ogni caso, <<l’allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell’obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l’onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa>> (cfr. Cass. civ., sez. VI-1, 15 dicembre 2016, n. 25966).

Tale principio di diritto applicabile in numero astratto di casi va sempre calato all'interno del caso pratico, motivo per cui non è possibile prescindere dal parere legale di un Avvocato Matrimonialista.

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