Reati contro la persona o il patrimonio?
Nell’ambito del diritto penale vi sono una moltitudine di fattispecie di reato, ciascuna formata da elementi tipici differenti.
È però possibile effettuare una macro divisione dei reati previsti dal codice penale, ai quali devono poi aggiungersi tutti quelli previsti da leggi speciali (si pensi al d.P.R. 309/1990 anche detto Testo unico sugli stupefacenti).
Infatti si usa distinguere i reati sulla base dei beni giuridici lesi: ecco allora che potremo individuare i reati contro la persona, quelli contro il patrimonio e quelli contro l’amministrazione e la fede pubblica.
Questa suddivisione rende senz’altro più agevole individuare la persona offesa, ossia il titolare del bene giuridico leso e, in caso di reati procedibili solo a querela di parte, sarà legittimata a sporgere denuncia querela così da azionare un procedimento penale.
Ad esempio, nei casi di corruzione, concussione, peculato o abuso di ufficio, ad essere lesa e danneggiata è la pubblica amministrazione, che vede compromessi i principi di buon andamento e imparzialità che l’art. 97 Cost. le riconosce e impone, mentre, diversamente, nei casi di omicidio, lesioni, violenza sessuale o stalking, ad esser lesa è l’integrità fisica di una persona o comunque la sua libertà di autodeterminazione.
Se questa prima distinzione è sufficiente per rintracciare l’offeso da un reato, non si può prescindere dal fare anche riferimento a una seconda bipartizione fondamentale nel diritto penale, quella tra delitti e contravvenzioni.