Frode in Commercio se il Ristoratore serve Pesce surgelato e diverso
L’art 515 c.p. punisce la condotta di chi “nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero di uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita” (con reclusione fino a 2 anni).
Trattasi di reato proprio, il cui soggetto attivo è necessariamente l’esercente un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche se non necessariamente imprenditore.
La ratio incriminatrice della norma si coglie nell’esigenza di garantire la correttezza e la lealtà nelle operazioni commerciali; l’art 515 c.p. tutela, dunque, sia l’interesse pubblico al corretto andamento del mercato, sia quello strettamente privato a non subire ingiustificate lesioni patrimoniali.
Integra il reato la consegna all’acquirente di un prodotto “diverso” da quello dichiarato o pattuito: non ogni difformità, tuttavia, è penalmente rilevante, ma solo quella “rilevante” per la determinazione del consumatore all’acquisto.
A tal proposito, la differenza può essere sia di tipo quantitativo che qualitativo: mentre la difformità quantitativa inerisce ad una mera differenza di numero, peso, misura e dimensioni del prodotto, invece la difformità qualitativa investe la sua utilizzabilità, pregio o grado di conservazione.
Prodotti scongelati vietati
Un esempio classico di difformità qualitativa è dato dalla vendita di prodotti scongelati come se fossero freschi: il consumatore ha, infatti, diritto ad essere informato circa il reale stato dell’alimento acquistato, sicché è vietata la somministrazione nei ristoranti di pietanze per le quali vengano utilizzati prodotti scongelati senza che sia espressamente indicato nel menù.
Sotto tale profilo, la norma è volta anche a tutelare la legittima aspettativa dei consumatori a che nella preparazione del prodotto vengano utilizzate materie prime fresche, salvo che non venga diversamente specificato.
Il reato di frode in commercio nel settore ristorazione
Il ristoratore deve, quindi, prestare molta attenzione a quanto dichiarato nel menù, che è parte del “contratto” stipulato con il cliente.
Non è neppure necessario che il prodotto venduto produca un danno effettivo alla salute del consumatore: è, infatti, sufficiente che all’interno del locale sia presente della merce con caratteristiche apprezzabilmente diverse da quelle dichiarate.
In tal caso, più precisamente, la condotta verrà punita a titolo di tentativo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 56 c.p.
Ovviamente, per evitare la commissione di reati all’interno del ristorante, il titolare è tenuto anche a formare adeguatamente il proprio personale, tanto più negli esercizi di piccole dimensioni.
Per la giurisprudenza, infatti, grava sul titolare l’obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni e di vigilare sulla loro osservanza; “in difetto di istruzioni, si configura il reato di cui all’art. 515 c.p., sia allorquando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del reato, sia quando si sia agito accettando il rischio che tali eventi si verifichino”.(cfr. Cass. Pen. 14257/2015).
La Suprema Corte di Cassazione, inoltre, aderendo all’orientamento sopra citato, ha ribadito che risponde per frode in commercio il ristoratore che non indichi nel menù l’utilizzo di prodotti surgelati.
No ad indicazioni generiche
In particolare, i giudici si sono domandati se possa costituire una valida informativa al cliente la mera dicitura, spessa inserita alla fine del menù, “gentile cliente, la informiamo che alcuni prodotti possono essere surgelati all’origine o congelati in loco rispettando le procedure di autocontrollo ai sensi del Reg. CE 852/2004. La invitiamo quindi a volersi rivolgere al responsabile di sala per avere tutte le informazioni relative al prodotto che desiderate” e simili.
Ebbene, secondo la Cassazione una siffatta dicitura non è in alcun modo idonea a fornire una puntuale informazione sulla qualità del prodotto venduto, in particolare sulla sua origine fresca, congelata o surgelata, rimettendosi al cliente l’iniziativa di rivolgersi al personale di sala per avere le informazioni desiderate.
Asterisco per indicare prodotti surgelati
L’utilizzo di prodotti congelati deve, infatti, risultare con immediata evidenza, ad esempio apponendo asterischi al fianco dei prodotti surgelati ovvero inserendo un’avvertenza in grassetto prima della lista delle pietanze, e non già in fondo o a margine del menù, per giunta con carattere minuscolo.
Secondo gli Ermellini si tratta, infatti, anche di tutelare la buona fede del consumatore, tanto più quando si trovi in ristoranti stellati o, comunque, d’èlite.
Ne deriva, dunque, la responsabilità del ristoratore ex art 515 c.p., per non aver fornito un’adeguata conformazione grafica idonea ad informare il cliente, inducendolo a credere che il prodotto fosse fresco (Corte di Cassazione - III sez. pen. - sentenza n. 38793 del 22-08-2018).
Elemento soggettivo, responsabilità del gestore e la riforma agroalimentare del 2026: un quadro in evoluzione
L'art. 515 del Codice penale — che punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita — non richiede per la sua integrazione alcun dolo specifico.
La Cassazione ha da tempo stabilito che «l'elemento soggettivo del delitto di frode in commercio consiste nel dolo generico, ossia nella consapevolezza di cedere, nell'esercizio del commercio, una cosa mobile che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia difforme da quella dichiarata come posta in vendita» (Cass. pen., Sez. III, Sent. 25 ottobre 2017, n. 13998, Rv. 272317).
Ne deriva una conseguenza di grande rilievo pratico per i gestori di ristoranti con personale dipendente: il rappresentante legale o l'amministratore di una società risponde penalmente di frode in commercio non solo quando la difformità è frutto di una scelta aziendale consapevole, ma anche «quando ciò avvenga a causa della sua mancata vigilanza o della carenza di precise direttive impartite ai dipendenti». Sul titolare dell'esercizio commerciale grava, insomma, un obbligo di impartire ai propri collaboratori precise disposizioni di «leale e scrupoloso comportamento commerciale» e di vigilare sulla loro osservanza; in difetto, si risponde del reato sia quando alla condotta omissiva si accompagni la consapevolezza che da essa possano scaturire gli eventi tipici del delitto, sia quando si sia «agito accettando il rischio» che quegli eventi si verifichino — integrandosi in quest'ultimo caso il dolo eventuale (Cass. pen., Sez. III, Sent. 30 luglio 2020, n. 23181).
È appena il caso di precisare che soggetto attivo del reato può essere «chiunque realizzi la condotta tipica, anche senza rivestire alcuna particolare qualifica commerciale, quindi anche i commessi, i dipendenti, i rappresentanti e i familiari dell'imprenditore», purché abbiano agito nell'ambito dell'esercizio commerciale.
Il tentativo: basta la detenzione del prodotto difforme per la vendita
Sul piano del reato tentato, la Cassazione ha consolidato un orientamento rigoroso: il tentativo di frode nell'esercizio del commercio «non richiede, ai fini della sua configurabilità, l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite», e non occorre nemmeno «l'inizio di una trattativa con il potenziale acquirente» (Cass. pen., SS.UU., 25 ottobre 2000, n. 28, Morfei, Rv. 217295; Cass. pen., Sez. III, Sent. 24 luglio 2026, n. 27999). Di conseguenza, è sufficiente rinvenire nei frigoriferi del ristorante — come accaduto nel caso deciso dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Semplici del luglio 2026 — una «disponibilità plurima di prodotti diversi per qualità, congelati invece che freschi come nel menù messo a disposizione della clientela», perché la fattispecie del tentativo sia integrata.
La circostanza che il menù di una catena di ristoranti non riportasse alcuna indicazione dei prodotti surgelati diffusamente detenuti per la somministrazione è stata letta come espressione di «una precisa politica aziendale», con la conseguenza che il rappresentante legale non può invocare la propria estraneità all'operatività concreta della cucina (Cass. pen., Sez. III, Sent. 24 luglio 2026, n. 27999).
La riforma agroalimentare del 2026: un nuovo reato nel quadro
Il panorama normativo applicabile al ristoratore è mutato in misura significativa per effetto della Legge 21 aprile 2026, n. 75 («Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani»), entrata in vigore il 29 maggio 2026, che ha realizzato una «riforma organica del sistema repressivo agroalimentare». La legge ha inserito nel Titolo VIII del Libro II del Codice penale un nuovo Capo II-bis («Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»), il cui art. 1 ha abrogato il previgente art. 516 c.p. («Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine») e ha contestualmente introdotto il nuovo art. 517-sexies c.p. («Frode alimentare»). La nuova norma punisce, «fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies», chiunque, «al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto», nell'esercizio di un'attività commerciale ponga in vendita, distribuisca o metta altrimenti in circolazione «alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti», con la reclusione da due mesi a un anno e la multa da euro 1.000 a euro 4.000; la norma copre espressamente anche il commercio tramite «tecniche di comunicazione a distanza o strumenti digitali nelle reti telematiche».
La differenza strutturale tra l'art. 515 c.p. e il nuovo art. 517-sexies c.p. è rilevante sotto due profili. Il primo è l'elemento soggettivo: mentre l'art. 515 c.p. si accontenta del dolo generico, il nuovo art. 517-sexies richiede espressamente il dolo specifico («al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto»).
Il secondo è l'oggetto materiale: l'art. 517-sexies copre specificamente gli alimenti, le acque e le bevande (ritagliando così uno spazio normativo autonomo per il settore alimentare), mentre l'art. 515 c.p. rimane la norma generale per qualsiasi merce. Le due disposizioni possono pertanto concorrere ovvero escludersi reciprocamente in applicazione della clausola di riserva («se il fatto non è previsto come più grave reato»): poiché l'art. 515 c.p. prevede la pena più severa (reclusione fino a due anni), è destinato a prevalere in tutte le ipotesi in cui sia accertato il dolo generico senza necessità di dimostrare il fine di profitto.
In ogni caso, la riforma del 2026 ha elevato la genuinità e la qualità alimentare a bene giuridico autonomamente protetto dal diritto penale, segnalando un cambio di passo nella volontà del legislatore di presidiare con maggiore sistematicità e rigore le condotte fraudolente lungo tutta la filiera agroalimentare.
Pesce surgelato e diverso dal menù è frode in commercio
In ultima analisi, giova accennare ad un caso concreto, su cui la giurisprudenza si è pronunciata in tempi recentissimi.
L’imputato, in qualità di titolare di un esercizio pubblico operante nel settore dellaristorazione, era stato condannato dai giudici di merito per aver posto in essere “atti diretti in modo non equivoco a somministrare agli avventori prodotti diversi da quelli pubblicizzati nei menù”, ai sensi degli artt. 56 e 515 c.p.
In particolare, questi aveva utilizzato per le preparazioni pesci ghiaccio al posto dei pubblicizzati pesci bianchetti e prodotti congelati senza alcuna specifica indicazione sul menù.
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna, facendo anche riferimento ad alcune circostanze fattuali emerse in sede di ispezione del ristorante.
Gli Operatori avevano, infatti, rilevato che “gli alimenti giacevano nei fricongelatori senza alcuna protezione ed alla rinfusa, erano ricoperti di liquidi rappresi e presentavano tracce di rifiuti non identificati nonché tracce di bruciatura da freddo, erano ricoperti altresì di brina,segno di una lenta penetrazione del freddo con la creazione dei macrocristalli. In cucina viera un frigorifero abbattitore di temperatura che, all’atto ispettivo, era spento ed utilizzatocome dispensa”.
Inoltre, all’interno del ristorante vi erano due menù: su uno dei due, per i gamberi, era riportata l’espressione “a seconda del mercato potrebbero essere surgelati”, mentre sull’altro era indicato che “alcuni prodotti potrebbero essere congelati”, senza indicare quali; in ogni caso, all’esito della verifica, non risultavano presenti all’interno del ristorante prodotti freschi, ma solo ed esclusivamente congelati.
La Cassazione, dunque, ha ritenuto corretto applicare la sanzione penale al ristoratore, anche laddove gli fosse stata già irrogata la sanzione amministrativa.
Secondo i giudici, infatti, non vi sarebbe alcuna violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la sanzione amministrativa assolve ad una funzione di prevenzione della salute pubblica, mentre la sanzione penale “intende reprimere la frode in commercio e quindi assicurare la tutela dei consumatori alla corretta e non decettiva informazione sugli alimenti che vengono somministrati e sulle modalità di conservazione e somministrazione.”
Da tale principio di diritto, sembra potersi dedurre che il ristoratore deve prestare la massima attenzione nella scrittura e presentazione del menù, potendo rischiare perfino l’applicazione cumulativa della sanzione amministrativa e della sanzione penale, ai sensi dell’art 515 c.p.