Quando Gelosia morbosa e ossessiva diventa reato
Con una recente sentenza del 2015, Cassazione penale, Sez. VI , sentenza 3 marzo – 14 maggio 2015, n. 20126, i giudici hanno chiarito che la sofferenza morale di chi è vittima di ingiustificata gelosia morbosa è reato ex art. 572 del codice penale.
Quando la gelosia nei confronti della propria moglie diviene tale da risolversi per quest’ultima in una vera e propria, durevole, sofferenza morale, causata dall’esser sottoposta a continui ed invasivi controlli e alla dilagante ossessione del marito, può configurarsi il reato di maltrattamenti in famiglia e l’uomo rischia da due a sei anni di reclusione.
Il giudice di merito deve però attentamente valutare l’attendibilità della vittima e dei suoi prossimi congiunti, anche in riferimento alla presenza di eventuali motivi di astio tra questi e il marito accusato.
La pena per il reato di maltrattamenti va da due a sei anni di reclusione.
Sempre più spesso i Tribunali sono chiamati ad occuparsi di rapporti conflittuali tra uomo e donna, non soltanto in relazione ai reati che coinvolgono la violenza fisica, ma, anche, in ordine a quei reati che non lasciano segni evidenti sul corpo, non lasciano fratture scomposte o ematomi visibili ma che, molto frequentemente, sono consumati nell’intimità della casa coniugale senza che altri, se non la vittima, possano percepirne la gravità.
È questo il caso di una coppia di Roma, dalla cui unione è nata una bambina che, suo malgrado senza averne responsabilità, ha dovuto assistere nei suoi primi anni di vita ad una litigiosità costante tra la mamma e il papà, sfociata in alcuni casi in veri e propri episodi di violenza, a causa dell’ossessione del padre.
L’uomo in più occasioni si era reso responsabile di comportamenti violenti ed intimidatori, derivati da una gelosia morbosa che più volte lo aveva portato ad accusare ingiustamente la moglie di aver tenuto comportamenti non appropriati (come l’aver accettato un lavoro come assistente di volo, lavoro non adatto a detta dell’uomo ad una donna per bene!), o ad accusarla di tradimenti inesistenti, o ancora a ricercare costantemente tracce di relazioni extraconiugali, mediante il quotidiano controllo del telefono cellulare e la verifica degli orari di rientro e di uscita della donna dall’abitazione coniugale.
Per non parlare dei continui insulti e improperi, le offese, le imprecazioni quali “puttana” o “troia”, oltre all’umiliazione derivante dalla messa in dubbio perfino della paternità della bambina; come emerso nel corso del processo, l’uomo era ossessionato, non faceva che manifestare la propria intenzione di sottoporre sé e la figlia all’accertamento del dna, al fine di accertare l’infedeltà della moglie.
Alle superiori, continue, vessazioni psicologiche che nel tempo hanno posto la donna in una condizione di costante timore e frustrazione, devono aggiungersi le minacce e gli episodi di violenza di cui la stessa era vittima periodicamente.
Basti pensare ad un accadimento, la cui descrizione è emersa dettagliatamente nel corso dell’istruttoria, risalente al 2008, durante il quale il marito, in preda ad una crisi di gelosia e alterato dall’eccessivo consumo di alcol, aveva minacciato la moglie puntandole contro un’arma da fuoco in presenza della suocera e della figlia minore, quest’ultima rimasta in stato di shock nell’immediatezza dell’episodio.
Quanto sopra, tuttavia, non conduceva a condannare l'uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia.
E infatti, secondo la Corte d’appello di Roma,non erano stati sufficientemente provati gli elementi della abitualità delle condotte vessatorie e della consapevolezza da parte del marito di cagionare alla moglie un turbamento psichico e morale.
In altri termini, la Corte d’appello, pur riconoscendo che il rapporto tra i coniugi era caratterizzato da una continua litigiosità dovuta alla gelosia del marito, aveva considerato rilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità penale il solo episodio di intimidazione sopra descritto verificatosi nel 2008, ritendendolo un fatto isolato e, di conseguenza, non avente quel carattere di continuità richiesto dal codice penale per la consumazione del reato di maltrattamenti.
La battaglia legale tra accusa e difesa
Avverso la sentenza di proscioglimento proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello, chiedendo l’annullamento della predetta sentenza per: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché per erronea applicazione della legge penale.
L’accusa sottolineava come non fossero state adeguatamente valutate le risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei testimoni, dalle quali in modo chiaro e lampante emergeva la forte conflittualità esistente tra i coniugi, riconducibile alla devastante gelosia di lui nei confronti di lei.
Tali condotte, secondo il Procuratore, poste in essere in modo ripetuto e costante negli anni, integravano il requisito della abitualità e, di conseguenza, consentivano di ricondurre il fatto nel reato di maltrattamento in famiglia.
Diversamente sosteneva il difensore dell’imputato, il quale viceversa, dal canto suo, impugnava l’ordinanza con cui, durante il procedimento penale, la Corte d’appello aveva negato l’acquisizione di un fascicolo relativo ad una causa civile pendente tra i coniugi per il riconoscimento di un credito di 300.000 euro.
Secondo la tesi difensiva infatti, la moglie si sarebbe determinata a sporgere la denuncia nei confronti del marito solo dopo che questo aveva intentato una causa nei confronti dei di lei genitori per somme retributive mai corrisposte, essendo i “suoceri” anche i datori di lavoro dell’uomo.
Quanto sopra, per la difesa, era sufficiente ad escludere l’attendibilità e la credibilità della presunta vittima e di tutti i testimoni a lei legati da rapporti parentali oltre che affettivi, attesa la situazione di astio esistente in famiglia e il conseguente desiderio di vendetta della moglie. Rilevava inoltre il difensore, che le offese e gli insulti erano caratterizzati da reciprocità, ragion per cui non poteva individuarsi alcuna esclusiva persona offesa e il processo doveva necessariamente essere concluso con un’assoluzione dell’uomo.
Gelosia ossessiva configura reato se reiterata con condotte gravi
Anche la gelosia ossessiva e costante nel tempo integra il reato di maltrattamenti in famiglia.
La Corte di Cassazione ha deciso per l’annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d’appello, confermando il proprio consolidato orientamento in merito ai maltrattamenti in famiglia.
Già da tempo, invero, la Suprema Corte si era mostrata particolarmente sensibile allorché si discutesse di delitti che concernono i rapporti uomo – donna e le violenze che si consumano nel più intimo nucleo famigliare, tentando di tutelare la parte vessata, spesso la donna, coartata psicologicamente e costretta a vivere una quotidianità di paura e tensione che, col passare del tempo, può culminare in un vero e proprio stato patologico.
Ciò che merita ancora una volta di essere ribadito è che non solo le violenze fisiche sono idonee a ingenerare uno stato di tormento e sofferenza ma, spesso, sono quelle psicologiche le più dure da superare e cancellare.
A tal proposito, in occasione del terzo grado di giudizio si è evidenziato come la Corte d’appello non avesse dato la giusta rilevanza alle dichiarazioni della persona offesa, nonché alle dichiarazioni dei genitori di lei e delle persone vicine alla coppia; tutti hanno confermato i continui litigi spesso sfociati in vere e proprie aggressioni fisiche, con lancio di oggetti e suppellettili, come pure le continue scenate di gelosia e le folli accuse del marito nei confronti della moglie, frutto soltanto della sua distorta immaginazione.
Non c’è dubbio, secondo la Cassazione, che le condotte tenute dal marito in costanza di matrimonio, così come emerse nel corso dell’intero procedimento penale, siano da qualificarsi come maltrattamenti e configurino pertanto il reato di cui all’art. 572 c.p., essendo chiara sul punto la posizione già precedentemente espressa dai giudici di legittimità: “il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato non soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce o privazioni, ma anche dagli atti di vessazione psicologica che si risolvono in una vera e propria sofferenza morale” (Cass. Pen., Sez. VI, 08/10/2013 – 06/11/2013, n. 44700; Cass. Pen., Sez. II, 06/12/2012 – 08/03/2013, n. 10994).
Per tali ragioni, la sentenza assolutoria è stata annullata.
Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come vi sia un altro punto su cui porre l’attenzione: la valutazione esaustiva e completa della credibilità delle persone coinvolte.
Per poter comprendere fino in fondo le complesse dinamiche famigliari ed evitare così di cadere in fuorvianti ricostruzioni della realtà, a volte anche ingenerate dagli episodi di cronaca che quotidianamente riempiono gli spazi di informazione e che spesso inducono a individuare vittime anche laddove non ce ne sono, è indispensabile un vaglio scrupoloso dell’attendibilità della presunta vittima.
In questo la Cassazione è stata chiara, anche pronunciandosi in passato a Sezioni Unite, affermando che la verifica circa l’attendibilità della persona offesa deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualunque altro testimone, in specie quando la persona offesa si sia costituita parte civile e abbia quindi avanzato una pretesa risarcitoria nei confronti dell’imputato (Cass. Pen., Sez. Un., 19/07/2012, n. 41461).
Alla luce di ciò, nel caso della coppia, è stato accolto anche il ricorso della difesa, ritenendosi necessario acquisire tutti gli elementi inerenti la causa civile tra i coniugi, per poter meglio delineare i rapporti esistenti tra i due.
La Corte ha quindi stabilito la necessità di un nuovo giudizio presso la Corte d’appello, in diversa composizione.