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Sequestro Preventivo Del Reddito di Cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza è stato abrogato dal 1° gennaio 2024 e sostituito dall’Assegno di inclusione. Ciò non significa, tuttavia, che siano cessate le conseguenze amministrative e penali per le dichiarazioni non veritiere, le omissioni informative o le indebite percezioni realizzate durante il periodo di operatività della misura.

L’art. 13, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, stabilisce espressamente che al Reddito di cittadinanza continuano ad applicarsi le disposizioni sanzionatorie dell’art. 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, vigenti quando il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023. In altri termini, l’abrogazione del Reddito di cittadinanza non ha cancellato i procedimenti relativi alle condotte anteriori al 2024 (art. 13, comma 3, d.l. n. 48/2023).

Il tema resta quindi attuale: possono proseguire indagini, procedimenti penali, richieste di recupero delle somme da parte dell’INPS e misure cautelari reali, incluso il sequestro preventivo della carta e delle disponibilità ritenute profitto dell’illecita percezione.

La disciplina penale: due diverse ipotesi di reato

L’art. 7 del decreto-legge n. 4/2019 distingueva due fattispecie penali, riferite a momenti diversi del rapporto tra richiedente e amministrazione.

La prima, prevista dall’art. 7, comma 1, colpisce la condotta di chi, al fine di ottenere indebitamente il Reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi, attesta circostanze non vere oppure omette informazioni dovute. La pena originariamente prevista è la reclusione da due a sei anni (art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019, conv. dalla l. n. 26/2019).

La seconda ipotesi, disciplinata dall’art. 7, comma 2, riguarda chi abbia già ottenuto il beneficio e ometta di comunicare variazioni del reddito, del patrimonio o altre informazioni dovute e rilevanti per la revoca o la riduzione dell’importo. La norma includeva espressamente le variazioni derivanti da attività irregolari e prevedeva la reclusione da uno a tre anni (art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019).

La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di due reati di condotta e di pericolo: il primo riferito alla fase di accesso alla prestazione, il secondo alla fase successiva all’erogazione. La ratio è tutelare le risorse pubbliche destinate alla misura contro dichiarazioni mendaci e omissioni concernenti la reale condizione personale, patrimoniale e reddituale del beneficiario (Cass. pen., Sez. III, 29 dicembre 2025, n. 41560).

La differenza pratica è rilevante. Chi presenti una domanda dichiarando una situazione economica, familiare o patrimoniale non corrispondente al vero può rispondere del reato di cui al primo comma. Chi, invece, inizi a lavorare, acquisisca nuovi redditi, modifichi la propria situazione patrimoniale o familiare e non informi l’INPS nei termini prescritti può rispondere della diversa fattispecie prevista dal secondo comma.

False dichiarazioni e omissioni: quando il reato sussiste davvero

Non ogni errore, inesattezza formale o dato incompleto integra automaticamente un reato. Il punto decisivo è stato chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza Cass. pen., Sez. Un., 13 luglio 2023, n. 49686, Giudice, Rv. 285435-01.

Secondo le Sezioni Unite, le false indicazioni e le omissioni contenute nell’autodichiarazione per ottenere il Reddito di cittadinanza sono penalmente rilevanti soltanto quando risultino funzionali a ottenere un beneficio non spettante oppure spettante in misura superiore a quella stabilita dalla legge. Il reato non dipende quindi dalla sola non veridicità del dato dichiarato, ma dal suo concreto collegamento con l’attribuzione indebita della prestazione o di un importo maggiore del dovuto (Cass. pen., Sez. Un., 13 luglio 2023, n. 49686, Giudice, Rv. 285435-01).

La stessa impostazione è stata ribadita da Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2026, n. 9581, la quale ha precisato che, qualora il soggetto avrebbe comunque avuto diritto al beneficio nella medesima misura, la falsità non integra di per sé il reato perché manca il carattere “indebito” dell’ottenimento. Al contrario, se la dichiarazione mendace o l’omissione è idonea a far apparire esistenti requisiti inesistenti, o a incrementare l’importo spettante, la condotta ricade nell’ambito dell’art. 7 del decreto-legge n. 4/2019.

Il reato previsto dall’art. 7, comma 1, è pertanto configurato come un reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, con dolo specifico. Non è sempre necessario che l’erogazione si sia già verificata per consumare il reato, ma occorre che la condotta sia concretamente rivolta a ottenere indebitamente il beneficio. Lo ha ribadito Cass. pen., Sez. II, 17 giugno 2025, n. 22640, richiamando il principio delle Sezioni Unite e distinguendo la fattispecie dall’indebita percezione di erogazioni pubbliche prevista dall’art. 316-ter del codice penale.

La conseguenza è importante anche sotto il profilo difensivo: non è sufficiente dimostrare che una dichiarazione fosse inesatta; l’accusa deve verificare se quel dato fosse effettivamente dovuto e se fosse idoneo a incidere sul diritto alla prestazione o sulla sua quantificazione.

Nucleo familiare, convivenza e redditi non dichiarati

Molte contestazioni riguardano la composizione del nucleo familiare, poiché l’accesso al Reddito di cittadinanza e il calcolo dell’importo dipendevano dalla situazione economica complessiva del nucleo.

L’omessa indicazione di un convivente, del suo reddito, di un patrimonio o di una situazione anagrafica rilevante può assumere rilievo penale quando abbia consentito di ottenere il beneficio pur in assenza dei requisiti, oppure di percepirlo in misura più elevata. La Corte di cassazione ha sottolineato che anche il beneficio maggiore del dovuto è “indebitamente” ottenuto ai sensi dell’art. 7, comma 1 (Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 5440).

In particolare, la falsità relativa alla composizione del nucleo familiare non può essere considerata innocua se incide sull’importo erogabile. Nel caso esaminato da Cass. pen., Sez. III, 2 settembre 2024, n. 33335, la Corte ha ritenuto ragionevole desumere la convivenza dall’iscrizione dei soggetti nel medesimo stato di famiglia e ha affermato che l’omessa indicazione di un reddito percepito dal nucleo non può essere neutralizzata da una generica allegazione di errore o ignoranza della disciplina.

La verifica, tuttavia, deve essere concreta e non meramente formale. La presenza di una partita IVA, ad esempio, non dimostra da sola né la percezione di redditi incompatibili con il beneficio né l’esistenza di un’indebita percezione. Occorre accertare l’effettiva produzione reddituale, il periodo di riferimento, le soglie applicabili e l’incidenza sul diritto alla misura.

Anche nel rapporto tra separazione, residenza e nucleo familiare non sono ammissibili automatismi. Sul piano civilistico-amministrativo, la Corte d’Appello di Salerno, Sezione lavoro, 9 febbraio 2026, ha affermato che il requisito della residenza continuativa, ai fini del Reddito di cittadinanza, deve essere accertato valorizzando la presenza effettiva sul territorio e non la sola risultanza anagrafica. Nel caso esaminato, la documentazione relativa a una situazione di protezione personale e le denunce presentate alle autorità hanno dimostrato la stabile presenza in Italia nonostante l’irreperibilità formale nei registri anagrafici.

Lavoro irregolare e obblighi di comunicazione

Il lavoro non dichiarato o svolto senza regolare contratto rappresenta una delle ipotesi più frequenti di contestazione. L’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019 prevedeva espressamente che dovessero essere comunicate anche le variazioni del reddito o del patrimonio provenienti da attività irregolari (art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019).

L’assenza di buste paga, contratto di assunzione o registrazione contributiva non esclude quindi, di per sé, l’obbligo di comunicazione. Ciò che assume rilievo è l’effettiva disponibilità di redditi o risorse economiche idonee a modificare la spettanza o l’importo della prestazione.

Anche in questo caso, tuttavia, deve essere dimostrata l’incidenza concreta della circostanza contestata. La Cassazione ha precisato che l’omissione, anche parziale, acquista rilievo penale soltanto se sia strumentale alla percezione di un beneficio altrimenti non dovuto. Ad esempio, Cass. pen., Sez. III, 19 agosto 2024, n. 32680 ha ritenuto rilevante l’omessa indicazione di redditi da attività agricola, contributi pubblici e beni immobili quando tali elementi superavano le soglie previste e risultavano determinanti per il riconoscimento della misura.

Il confronto tra i dati dichiarati, la documentazione ISEE, i rapporti di lavoro, le movimentazioni patrimoniali e gli accertamenti ispettivi diventa quindi essenziale sia per l’accusa sia per la difesa.

Sequestro preventivo della carta e delle somme

Nel corso delle indagini, il pubblico ministero può chiedere il sequestro preventivo della carta Reddito di cittadinanza, delle somme ancora disponibili e, nei casi previsti dalla legge, di ulteriori beni ritenuti collegati al profitto del reato.

Il sequestro non è una condanna e non equivale a un accertamento definitivo di responsabilità. Si tratta di una misura cautelare reale che può essere disposta quando il giudice ritenga configurabile il reato ipotizzato e sussistano i presupposti previsti dalla legge. La misura può impedire l’ulteriore utilizzo delle somme e preservare l’eventuale profitto dell’illecita percezione.

La giurisprudenza richiede di verificare con attenzione il fumus commissi delicti, ossia la ragionevole configurabilità del reato. Questo controllo deve comprendere anche la concreta rilevanza della falsità o dell’omissione: se il dato contestato non avrebbe avuto alcun effetto sull’accesso o sull’ammontare del Reddito di cittadinanza, può difettare il presupposto stesso dell’illecito.

La rilevanza della verifica causale è emersa nel caso affrontato da Cass. pen., Sez. II, 27 luglio 2022, n. 29910, Pollara, Rv. 283787-01, relativo a un sequestro preventivo della carta e delle disponibilità accreditate. La Corte ha escluso che possano assumere automaticamente rilievo penale condotte mendaci prive di un collegamento funzionale con l’indebita percezione della misura, valorizzando il principio di offensività concreta.

Contro il decreto di sequestro è possibile proporre riesame davanti al tribunale competente e, nei limiti previsti, ricorso per cassazione. La difesa deve esaminare la documentazione posta a fondamento della misura, il calcolo dell’indebito, la ricostruzione del nucleo familiare, la riferibilità temporale dei redditi e l’idoneità della condotta ad aver prodotto un vantaggio indebito.

Revoca, decadenza e restituzione: il piano amministrativo e quello penale

Alla responsabilità penale possono affiancarsi conseguenze amministrative. L’art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019 prevedeva che, quando l’amministrazione avesse accertato la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento della domanda o l’omessa comunicazione di una variazione del reddito, del patrimonio o della composizione del nucleo, dovesse disporre l’immediata revoca retroattiva del beneficio e richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite (art. 7, comma 4, d.l. n. 4/2019).

La normativa distingueva la revoca dalla decadenza. La prima era collegata, tra l’altro, alla falsità delle dichiarazioni o alle omissioni che incidevano sul diritto alla prestazione; la seconda poteva conseguire anche alla violazione di specifici obblighi connessi ai percorsi di attivazione o alla mancata comunicazione di eventi rilevanti. L’INPS era competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative, il recupero dell’indebito e, se prevista la decadenza, per la disattivazione della Carta Rdc (art. 7, commi 5, 6 e 10, d.l. n. 4/2019).

È essenziale non confondere il piano amministrativo con quello penale. La Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 8 maggio 2026, n. 13253, ha chiarito che l’obbligo di comunicare le variazioni può rilevare ai fini della revoca e della restituzione anche quando l’omissione non integri necessariamente il reato. Per la responsabilità penale, infatti, occorre accertare la concreta rilevanza della condotta rispetto al diritto al sussidio o alla sua quantificazione.

La revoca, dunque, non equivale automaticamente a condanna penale; allo stesso modo, un’archiviazione o un’assoluzione penale non impediscono necessariamente che l’INPS valuti l’esistenza di un indebito sul piano amministrativo. I presupposti, le finalità e gli standard probatori sono diversi.

L’errore sui requisiti e l’assistenza del CAF

In molti procedimenti l’interessato sostiene di essersi affidato a un CAF, a un patronato o a un intermediario e di non aver compreso pienamente i requisiti della prestazione. Questa circostanza merita una valutazione concreta, perché può assumere rilievo nella ricostruzione dei fatti e dell’elemento soggettivo; non esclude però automaticamente la responsabilità.

La Corte di cassazione ha affermato che l’ignoranza o l’errore sull’esistenza dei requisiti di accesso, quando tali requisiti integrano il precetto penale dell’art. 7, si risolvono di regola in un errore sulla legge penale non idoneo a escludere il dolo ai sensi dell’art. 5 del codice penale (Cass. pen., Sez. II, 10 giugno 2024, n. 23265, Rv. 286413-01, richiamata da Cass. pen., Sez. III, 29 luglio 2025, n. 27708).

Ciò non impedisce di valorizzare, caso per caso, la modulistica utilizzata, le informazioni effettivamente consegnate all’intermediario, il contenuto delle dichiarazioni, l’eventuale documentazione esibita e le istruzioni ricevute. L’accertamento della responsabilità penale richiede sempre una valutazione individualizzata della condotta e del dolo specifico di ottenere un beneficio non spettante.

Le sentenze di merito e la persistente punibilità dei fatti anteriori al 2024

L’abrogazione del Reddito di cittadinanza ha posto una questione delicata di successione delle leggi penali nel tempo. Il legislatore aveva disposto l’abrogazione della disciplina dal 1° gennaio 2024, ma prima di quella data è intervenuto l’art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023, preservando l’applicazione dell’art. 7 per le condotte commesse fino al 31 dicembre 2023.

Tra le pronunce di merito più significative vi è Tribunale di Agrigento, 10 gennaio 2024, n. 22. Il Tribunale ha escluso che l’abrogazione programmata avesse prodotto un’abolitio criminis, rilevando che la norma abrogatrice era destinata a divenire efficace soltanto dal 1° gennaio 2024 e che l’intervento legislativo correttivo aveva mantenuto la rilevanza penale delle condotte realizzate entro il 31 dicembre 2023.

La ricostruzione è stata condivisa dalla giurisprudenza di legittimità. Cass. pen., Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 5151 ha escluso che si fosse verificato un effetto abrogativo della norma incriminatrice, proprio perché non vi è stato un periodo nel quale l’art. 7 fosse effettivamente abolito. La dottrina ha definito questa situazione come abolitio sine abolitione: l’abrogazione opera per il futuro, ma non determina l’impunità delle condotte commesse quando la misura e la relativa fattispecie erano ancora vigenti.

Anche la Corte costituzionale ha confermato la persistente applicabilità dell’art. 7 ai fatti anteriori al 2024. Con la sentenza Corte cost., 20 marzo 2026, n. 35, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze sulla pena da due a sei anni prevista dal comma 1 dell’art. 7. La Corte ha qualificato la fattispecie come reato di pericolo concreto e a dolo specifico, finalizzato alla tutela delle risorse pubbliche destinate alla misura, escludendo che la cornice edittale fosse manifestamente sproporzionata.

Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione: la disciplina attuale

Dal 2024 il Reddito di cittadinanza è stato sostituito dall’Assegno di inclusione, disciplinato dal decreto-legge n. 48/2023. Si tratta di una misura diversa, destinata a nuclei familiari nei quali sia presente almeno un componente con disabilità, minorenne, ultrasessantenne o in condizione di svantaggio certificato; il riconoscimento dipende dalla permanenza di requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali (art. 2, commi 1 e 2, d.l. n. 48/2023).

La nuova disciplina prevede controlli svolti dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, dall’INPS e dalla Guardia di finanza. Le autorità possono accedere alle banche dati INPS per svolgere verifiche contro l’irregolare percezione della prestazione (art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 48/2023).

Il Piano triennale di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione, adottato con decreto ministeriale 28 settembre 2023, n. 121, ha previsto un’attività di vigilanza coordinata per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, con il coinvolgimento di INL, Carabinieri, INPS e Guardia di finanza.

Come difendersi da una contestazione

Chi riceva un provvedimento di revoca, una richiesta di restituzione dell’INPS, un avviso di garanzia o un decreto di sequestro deve analizzare tempestivamente la propria posizione. In particolare, occorre verificare se l’informazione contestata fosse effettivamente dovuta; se fosse riferita al periodo rilevante; se avesse inciso sull’esistenza del diritto o sull’importo del beneficio; se il nucleo familiare sia stato correttamente ricostruito; e se il calcolo dell’indebito sia corretto.

La difesa deve inoltre distinguere fra conseguenze amministrative e responsabilità penale. Il criterio centrale elaborato dalla giurisprudenza resta quello dell’offensività concreta: la falsa dichiarazione o l’omissione può assumere rilievo penale soltanto se abbia consentito, o fosse concretamente diretta a consentire, l’ottenimento di un Reddito di cittadinanza non spettante o superiore a quello dovuto (Cass. pen., Sez. Un., 13 luglio 2023, n. 49686, Giudice, Rv. 285435-01).

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