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Responsabilità del Datore di Lavoro nei Cantieri Edili

La sentenza n. 25930/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, depositata il 15 luglio 2025, affronta un tema di assoluta centralità nel diritto del lavoro: la responsabilità del datore di lavoro per infortuni sul lavoro legati alla mancata adozione di adeguate misure di sicurezza nei cantieri edili.

Questa pronuncia, coerente con l’orientamento giurisprudenziale dominante, riafferma l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e l’incolumità dei propri dipendenti anche in presenza di condotte imprudenti da parte del lavoratore.

Condanna Penale - infortunio in quota

Il datore di lavoro era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose aggravate (art. 590 c.p.), per aver omesso le necessarie misure di protezione mentre un operaio operava in quota su un tetto condominiale. In particolare, l’infortunato, privo di idoneo doppio cordino e senza protezioni perimetrali, era caduto riportando politraumi e gravi lesioni.

La Corte d’Appello, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale. Il datore di lavoro proponeva ricorso in Cassazione, lamentando:

  • assenza di motivazione sul nesso causale tra condotta ed evento;

  • insussistenza dell’elemento soggettivo del reato per condotta imprudente del lavoratore;

  • eccessività della pena inflitta.


I principi giuridici ribaditi dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo con nettezza i profili di diritto penale del lavoro coinvolti.

1. Obblighi inderogabili nei lavori in quota

In materia di prevenzione degli infortuni nei cantieri, la Corte ribadisce che per le attività ad altezza superiore a due metri:

“L’uso delle cinture di sicurezza non può sostituire impalcature, parapetti o altri sistemi di protezione collettiva”
(Cass., Sez. III, n. 23140/2019, Visconti).

Nel caso specifico, erano del tutto assenti:

  • parapetti perimetrali;

  • linee vita efficaci (il lavoratore non disponeva di doppio cordino);

  • rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La presenza di una torretta sul tetto rendeva pericolosa la manovra tentata dal lavoratore, evidenziando l’insufficienza delle misure di prevenzione adottate.


2. Il comportamento del lavoratore non esclude la responsabilità datoriale

Tema centrale nella motivazione della Corte è quello della valenza causale del comportamento imprudente del lavoratore. La Cassazione ha sottolineato che:

“La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se l’evento è riconducibile alla carenza di cautele antinfortunistiche previste”.

Richiamando precedenti significativi (Cass., Sez. IV, n. 49373/2018 – Baglietto), la sentenza chiarisce che il datore di lavoro deve prevedere anche eventuali disattenzioni da parte dei dipendenti e predisporre sistemi di sicurezza tali da neutralizzare il rischio residuo.


3. La “posizione di garanzia” del datore di lavoro

La sentenza ribadisce con forza il concetto di posizione di garanzia che incombe sul datore di lavoro. Tale posizione comporta precisi doveri:

  • progettare e adottare misure di sicurezza adeguate;

  • garantire che queste siano effettivamente applicate;

  • formare e informare i lavoratori sui rischi specifici.

Secondo la Corte:

“Il datore risponde anche per gli infortuni derivanti da prassi scorrette se non ha vigilato o ha tollerato condizioni pericolose”.


4. Trattamento sanzionatorio proporzionato

Sotto il profilo sanzionatorio, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del grado della colpa, qualificata ai limiti della colpa cosciente. Il giudice ha ritenuto equa la pena irrogata – pecuniaria e inferiore alla media edittale – tenuto conto della gravità dell’omissione.


Il ruolo dello Spisal e il valore delle prescrizioni tecniche

Un elemento chiave nella motivazione è costituito dai rilievi dello Spisal, che aveva:

  • disposto la sospensione dei lavori per mancanza di parapetti in più settori del cantiere;

  • rilevato violazioni del PSC;

  • constatato la persistente inosservanza delle prescrizioni anche dopo i controlli.

La Corte ha evidenziato come il datore di lavoro non avesse fornito alcuna spiegazione tecnica a sostegno della sua tesi difensiva, né si fosse mai realmente opposto ai rilievi tecnici formulati dagli ispettori.


Conclusioni: un monito per tutti i datori di lavoro

La sentenza Cass. pen. 25930/2025 costituisce un richiamo fermo alla responsabilità dei datori di lavoro in materia di sicurezza nei cantieri edili. L’elemento centrale è che la responsabilità permane anche in presenza di comportamenti colposi del lavoratore, qualora l’ambiente lavorativo sia strutturalmente privo delle protezioni minime previste dalla legge.

Per questo motivo, ogni impresa operante nel settore edile – ma non solo – deve investire nella prevenzione, nella formazione e nella vigilanza costante, pena la responsabilità penale e civile in caso di eventi lesivi.

Quest'ultimi potranno poi essere fonte di cospicui risarcimenti danni in favore delle vittime.


Tags: Incidenti Mortali: Lavoro, Strada, Errori Medici

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