Misure Cautelari nel Processo Penale: Tipologie e Difesa
Le misure cautelari rappresentano la risposta dell’ordinamento alla possibilità che venga frustrato l’esito del procedimento penale.
Sarebbe inutile celebrare un processo, investendo soldi ed energie, per poi accorgersi che ne sono state compromesse le regole o non può essere eseguita una sentenza di condanna perché, nel frattempo l’imputato è scappato.
L’analisi di tale istituto deve però sempre essere informata al principio di presunzione di non colpevolezza; solo così si riesce nella difficile impresa di dare una lettura costituzionalmente orientata della norma.
Possiamo anzitutto effettuare una summa divisio tra misure cautelari personali e misure cautelari reali: il criterio discretivo è rintracciabile nel bene su cui incidono le diverse misure poiché, da un lato, vi sono quelle reali, che concernono il patrimonio dell’indagato o imputato, dall’altro lato vi sono quelle personali, che invece comprimono la sua libertà personale.
Le misure cautelari reali sono costituite dal sequestro preventivo e dal sequestro conservativo, entrambi producono l’effetto di “congelare” il patrimonio dell’imputato o parte di esso, anche se per scopi diversi.
Mentre infatti il sequestro preventivo ha lo scopo di evitare che l’imputato si giovi del profitto del proprio reato (basti pensare ad una somma di denaro presumibilmente ottenuta da un furto), il sequestro conservativo è invece uno strumento di tutela messo a disposizione, sempre con l’avallo del giudice, della parte civile, ossia della persona danneggiata dalla commissione del reato che ne chiede il risarcimento nell’ambito del processo penale.
Tale tipologia di sequestro serve ad evitare che l’imputato depauperi il proprio patrimonio nel corso del procedimento, impedendo quindi che la parte civile, qualora le sia data ragione, ottenga il risarcimento dovuto; ad esempio, sarebbe plausibile che una persona sottoposta a processo, consapevole della possibilità di dover risarcire il danneggiato, volontariamente trasferisca i propri beni a famigliari o soggetti compiacenti. Ricorrendo al sequestro conservativo ciò diviene impossibile, poiché questo, ottenuta la condanna, si trasforma automaticamente in pignoramento dei beni, al pari di una vera e propria esecuzione forzata.
Questa misura ha anche lo scopo di evitare che si perdano le garanzie patrimoniali per il pagamento della pena pecuniaria, in caso di condanna, e delle spese per la celebrazione del procedimento.
Diverso e molto più complesso e delicato è invece il mondo delle misure cautelari personali.
Queste ultime sono disciplinate dagli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale e la loro applicazione è ancorata a stringenti requisiti, visto che comportano la privazione del bene più importante dell’uomo: la sua libertà.
Possono essere applicate solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza, ossia di elementi di prova idonei a condurre in un futuro processo ad una probabile condanna. In sostanza, è necessario che le indagini siano già state avviate e che la procura, assieme alla polizia giudiziaria, abbia già raccolto elementi sufficienti a costruire un quadro d’accusa nei confronti di un soggetto, non potendosi diversamente incidere sulla libertà personale di taluno.
L’esistenza di tali elementi non è comunque di per sé sufficiente a legittimare l’applicazione delle misure cautelari; è altresì necessario che vi sia almeno una delle esigenze cautelari contemplate dal codice di procedura all’art. 274: 1) il pericolo di inquinamento probatorio; 2) il pericolo di fuga; 3) il pericolo di reiterazione del reato.
Quando sussiste anche uno soltanto dei superiori pericoli, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, può procedersi all’applicazione di una delle misure cautelari previste; ve ne sono diverse e, pertanto, il giudice dovrà scegliere la misura più idonea a fronteggiare l’esigenza ricorrente e la più proporzionata alla gravità del fatto.
Il codice disciplina il divieto d’espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, secondo modalità prescritte dall’autorità, l’allontanamento dalla casa famigliare, disposto in casi di maltrattamenti in famiglia o altri reati comunque consumati nel nucleo famigliare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il divieto o l’obbligo di dimora, sino a giungere alle misure custodiali degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in carcere o in luogo di cura.
Custodia Cautelare in Carcere
È necessario soffermarsi sulla misura della custodia cautelare in carcere.
La scelta di tale misura non è arbitraria, ma deve rappresentare per il giudice un’extrema ratio, l’ultima spiaggia cui ricorrere solo nel caso in cui ogni altra misura risulti inidonea a fronteggiare le esigenze cautelari nel caso specifico.
Oltre a ciò, il recente intervento normativo, attuato mediante decreto legge 92/2014, ha contribuito a rendere ancor più stringenti i limiti all’applicazione di tale misura, prevedendone l’inapplicabilità ogniqualvolta il giudice ritenga che, all’esito del giudizio, la condanna non sarà presumibilmente superiore agli anni tre di reclusione. Così come non potranno applicarsi né la custodia in carcere né gli arresti domiciliari nel caso in cui sarà presumibilmente concessa la sospensione condizionale della pena, ossia in quei casi in cui la pena irrogata è inferiore ai due anni di reclusione e il giudice ritiene che il condannato si asterrà in futuro dal compiere altri reati.
Come è facile notare, molto spesso l’autorità giudicante è chiamata nel decidere a dei giudizi prognostici, che non sempre il futuro confermerà come corretti.
Purtroppo anche in questi casi è facile la critica posteriore, quasi scontata, ma chi di noi potrebbe realmente sapere se un soggetto è una persona è realmente pentita per ciò che ha fatto e intende rientrare nei binari della legalità, oppure si tratta soltanto di una recita ad uso e consumo dell’udienza?
Impugnazione della Misura Cautelare
L’ordinanza con cui il giudice applica e fa eseguire una misura cautelare può essere impugnatada un Avvocato Penalista innanzi a quello che viene definito Tribunale delle libertà.
Si tratta del tribunale sito nel capoluogo del distretto di Corte d’appello ove si trova il giudice che ha emesso la misura, per quanto riguarda quelle personali, mentre è il tribunale sito nel capoluogo di provincia per quelle reali.
Entro dieci giorni dall’emissione dell’ordinanza o dall’esecuzione della misura, si può chiedere al suddetto tribunale di riesaminare i presupposti della misura.
Senza perdersi in dettagli tecnici che non interessano il destinatario della misura cautelare, per ciò che qui interessa va evidenziato come, oltre al riesame e all’appello, sia sempre possibile rivolgersi alla Corte di Cassazione per far valere i propri diritti.
Si tratta di una possibilità costituzionalmente garantita, per cui i provvedimenti restrittivi della libertà personale sono sempre ricorribili in Cassazione per violazione di legge. Qualora ritenemmo di essere stati destinatari di una decisione non assunta in conformità della legge, possiamo dunque sempre trovare rifugio nelle imponenti mura del palazzaccio romano.
Casi di incidenti mortali
Tra i casi noti come non citare l’episodio della donna di origini filippine, investita e uccisa in un tracico incidente romano, in cui sono rimaste ferite altre otto persone.
L’episodio in questione sintetizza perfettamente tutte le barbarie inquisitorie di cui siamo capaci.
Sin da subito emerge un coinvolgimento nell’omicidio di diversi ragazzi rom, prontamente tradotti in questura, interrogati ed arrestati, con applicazione della custodia cautelare in carcere.
A seguito di approfondimenti indiziari e dopo l’interrogatorio di garanzia di uno di questi ragazzi, dell’età di diciannove anni, il giudice che aveva disposto la misura si rende conto che con ogni probabilità il diciannovenne non era alla guida dell’auto quel giorno, pur trovandosi all’interno di essa, ragion per cui non può essere di certo accusato di omicidio, essendo anzi anche lui vittima della perdita di controllo dell’auto da parte di chi guidava.
Pur tuttavia, se si fa un giro veloce sui siti di informazione, ci si rende conto di quanto sommaria sia spesso la nostra percezione della realtà, completamente distorta dai nostri pensieri o, peggio ancora, dalle nostre ideologie, che ci impediscono il più delle volte di avere una visione intellettualmente onesta dei dati di fatto.
Benché la notizia sia riportata per quella che è (il giudice libera il ragazzo che non era alla guida dell’auto che ha ucciso la quarantaquattrenne donna filippina), i commenti inseriti dagli avventori dei siti internet in calce all’articolo arrivano a spaventare. Leggendoli si capisce come non siano minimamente collegati ai fatti; frasi del tipo “no comment”, “ma in che paese vivo?” o “in un paese serio questo signore stava in cella e buttavano la chiave in mare” e come queste tantissime altre, sono il segno inquietante di un decadimento non solo morale ma, ancor peggio, intellettuale.
Sulla base di cosa una persona innocente, di qualunque origine essa sia, dovrebbe vedersi privata della propria libertà?
Se un giorno andassimo a cena fuori con i nostri amici, magari accompagnando ad una bella bistecca un buon bicchiere di vino rosso, poi, nel tornare a casa, correndo più di quanto non sia consentito, il nostro amico alla guida perdesse il controllo e uccidesse una persona, che diremmo? Forse ci andremmo a costituire ritenendo che noi, sul sedile posteriore, siamo colpevoli tanto quanto chi è alla guida, forse ci batteremmo per essere condannati alla pena più alta possibile, rinunciando ad ogni tipo di beneficio che la legge prevede, diremmo che chi sbaglia deve pagare, che dovrebbero metterci in cella e buttare la chiave.
Chissà. Forse diremmo così. Forse i secoli che ci hanno portato al riconoscimento di principi bellissimi come la presunzione di non colpevolezza, la personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena risultano vani difronte a cotanto qualunquismo.
Come spesso accade nell’universo giuridico, non vi sono generalizzazioni da poter effettuare; possono esistere dati statistici, ma mai certezze o categorie.
Non fa eccezione l’istituto processuale della custodia cautelare in carcere.
Pericolo di reiterazione del reato
Il motivo più volte utilizzato nelle aule dei tribunali, in ragione dell’ampiezza e anche della genericità dei suoi contenuti, è il pericolo di reiterazione del reato.
Poiché, negli altri casi, è necessaria una motivazione più specifica e puntuale, tale esigenza cautelare risulta la più “comoda” da giustificare, ecco perché molto spesso è sufficiente avere dei precedenti per finire nell’alveo di tale pericolo ed essere destinatari di tali misure.
Nonostante quanto si speri, il passato, in specie quello giudiziario, non si cancella. Una condanna, anche molto risalente nel tempo, potrebbe influire in maniera negativa sul libero convincimento del giudice anni dopo e negare i benefici previsti per coloro che si astengono dal compiere nuovi reati.
Ed è così che spesso ci si trova risucchiati in certi ambienti. Del resto, come sostenuto da illustri personalità, il carcere è l’accademia del crimine e chi prima di finirci dentro era del tutto estraneo a certi meccanismi, finisce con l’assimilarli e farli propri.
Ecco perché è necessaria la massima prudenza nell’utilizzo di una tipologia di carcerazione che assimila l’indagato al condannato e lo pone nello stato di detenuto, ancor prima che sia intervenuta una sentenza definitiva che potrebbe essere, va ricordato, una sentenza di assoluzione.