Accertamento Tari Nullo per discriminazione della Tariffa Residenti e Non
In base alla sentenza del Consiglio di Stato 6 settembre 2017, n. 4223 si profila l'Illegittimità della sovratassa della Tari per non residenti ed eccesso di potere dell’ente impositore.
L’avviso di accertamento che riporta una tariffa TARI diversa per non residenti potrebbe essere illegittimo perché discrimina la tariffazione imposta a sfavore del contribuente non residente, anche in considerazione di un eventuale assenza di apposita previsione e disciplina nelle relative delibere comunali.
In applicazione analogica del medesimo motivo di diritto evidenziato dalla sentenza del Consiglio di Stato 6 settembre 2017, n. 4223 in relazione alla tariffa di igiene ambientale (TIA), se corrisponde al vero che la legge non obbliga l'ente impositore a determinare in maniera rigorosamente omogenea e paritaria le tariffe in relazione agli immobili cui si riferisce il tributo, essendo l'amministrazione comunale titolare di un potere tecnico-discrezionale che deve necessariamente tenere conto delle peculiarità delle varie possibili fattispecie oggetto di regolamentazione in ragione delle caratteristiche del suo territorio e della produzione di rifiuti, è pur anche vero che una tale valutazione non può giungere a contraddire le finalità stesse e la ratio del tributo.
Ratio consistenti nell'idoneità e necessità del gettito tributario a coprire i costi complessivi del servizio erogato, ripartendone ragionevolmente gli oneri in coerenza la natura di tassa e con la quantità di rifiuti potenzialmente producibili dalle varie tipologie di beni e delle rispettiva capacità inquinante.
Appare evidente che il criterio formale della residenza scelto dal Comune per diversificare il carico tributario tra i soggetti passivi d'imposta contraddice i caratteri e i limiti di cui si è detto.
Si deve ricordare che l'attribuzione della residenza in un determinato Comune ha natura puramente amministrativa e anagrafica, al più rilevando come situazione che attesta il "luogo in cui la persona ha la dimora abituale", e di per sé nulla implica circa la maggiore o minor produzione di rifiuti urbani.
Appare inoltre, al contrario, ritenere verosimile che un’utenza domestica non residente produca meno rifiuti di una residente, per ragioni di qualità e durata della permanenza nell’immobile da parte del contribuente.
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