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Ricorso Accertamenti Tributari a Parrucchieri

shampometro accertamenti agenzia entrate parrucchieriè legittimo l’accertamento basato sui consumi di materie prime anche per l’attività di parrucchiere.”, come un accertamento che si fondi sul consumo di shampo per i parrucchieri, salvo furti, deperimenti e perdite.

Il caso approfondito prende le mosse da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a carico di un soggetto esercente servizi di parrucchiere e barbiere, oltre che servizi estetici.

L’accertamento tributario si fondava, in effetti, su un metodo “inusuale”: il cosiddetto “shampometro”, ovvero la misura dello shampoo utilizzato al fine di risalire – secondo un metodo analitico induttivo – all’effettivo ammontare dei redditi.

Orbene, secondo i giudici, “l’accertamento analitico-induttivo risulta correttamente formulato ove, tenuto conto della estrema esiguità dei redditi a fronte del rilevante ammontare dei ricavi, in relazione all’attività svolta nello specifico di parrucchiere, tenga conto delle anomalie dell’esercizio imprenditoriale ed in particolare delle materie prime utilizzate, nello specifico dello shampoo”.

È evidente, infatti, che il controllo sulla quantità di shampoo utilizzato, così come su altre materie prime, consente di riscontrare eventuali anomalie e discrepanze tra l’ammontare dei ricavi ed i redditi dichiarati.

Ricorso Accertamento Agenzia Entrate Roma Shampometro

Dinanzi a siffatto accertamento, l'Avvocatro Tributarista del contribuente adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, articolando varie censure, tra cui la “non corretta calibrazione dell’attività impositiva”, che non avrebbe tenuto conto della quantità di shampoo utilizzata in autoconsumo, del sapone neutro utilizzato nei bagni, o rimasto nelle scorte riportate nell’anno successivo.

Il contribuente, inoltre, lamentava l’illegittimità stessa del metodo analitico - induttivo basato su “presunzioni inconsistenti”.

Riteneva, invece, l’Agenzia delle Entrate perfettamente legittimo basare l’accertamento sul consumo di materie prime, attesa “la già riconosciuta legittimità dalla Corte di Cassazione, da ultimo, con sentenza 6058/2020, di metodi analoghi come il tovagliometro per i ristoranti.”

Consumo di Shampo - Accertamento dei redditi Barbiere

La Commissione Tributaria adita precisa che l’udienza si è svolta in camera di consiglio, con collegamento da remoto, mediante l’applicazione online di videoconferenza, non avendo le parti formulato espressa richiesta di trattazione secondo una diversa modalità.

Infatti, secondo il Collegio, al processo tributario, essenzialmente documentale, appare applicabile anche la modalità della “trattazione scritta”, in forza di quanto disposto dall’articolo 83 comma 21 del Dl n. 18/2020, in via emergenziale.

Invero, secondo la CTR, il rito camerale non partecipato garantisce comunque il contraddittorio, costituzionalmente tutelato dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, grazie alla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie illustrative e brevi repliche scritte, fino a cinque giorni liberi prima della data dell’udienza.

Peraltro, “il principio di pubblicità dell’udienza, pur di rilevanza costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di “particolari ragioni giustificative”, ove “obiettive e razionali” (Corte costituzionale, n. 80/2011), tra le quali anche quelle di speditezza e concentrazione, tanto più importanti nella situazione attuale di emergenza e di salvaguardia della tutela della salute. 

Cartella di Pagamento Accertamento Parrucchiere Shampometro

In conclusione i giudici, rigettando il gravame del Parrucchiere, affermano che l’accertamento analitico – induttivo sulla base delle materie prime risulta correttamente attivato in base “all’anomalia dell’esercizio imprenditoriale, attesa l’estrema esiguità di redditi e di utili, a fronte del rilevante monte ricavi dell’esercizio in questione.”

L’amministrazione finanziaria, infatti, non avrebbe fatto altro che dedurre i maggiori ricavi da una rilevazione meramente fattuale, consistente nel dato empirico del consumo di una materia prima, quale, nel caso di specie, lo shampoo: tale metodo, del resto, è analogo a quello sopra citato del “tovagliometro”, già ritenuto idoneo e legittimo dalla Cassazione (anche di recente, cfr. Cass. 6058/2020).

Dunque, la pronuncia in questione si innesta nel solco di quel filone giurisprudenziale che legittima l’accertamento analitico-induttivo, mediante l’utilizzo, a base del calcolo, del consumo delle materie prime dell’attività.

In questo senso, oltre al già menzionato “tovagliometro”, i giudici hanno ritenuto legittimi anche:

  • il “mineralometro” (cfr Cassazione, n. 25129/2016 e n. 17408/2010), secondo una valutazione di indispensabilità del consumo di acqua minerale nei ristoranti e nelle pizzerie;
  • il “farinometro” (cfr Cassazione, n. 15580/2011), con cui la Corte consente il calcolo del reddito del ristorante in base al consumo di farina;
  • il “lenzuolometro” (cf. Cassazione n. 30402/2011), secondo cui è legittimo l’accertamento induttivo a discapito dell’affittacamere, basato sull’impiego di lenzuola, coperte e asciugamani;
  • Nonchè lo stampellometro per l'uso di stampelle da parte delle Lavanderie;

Naturalmente, l’applicazione del metodo analitico – induttivo sembra suscettibile di applicarsi a moltissime altre fattispecie, tutte "potenzialmente" fondate su elementi essenziali – materie prime, appunto – per le diverse attività.


Rimane fermo, che il contribuente, attraverso una attenta analisi e consulenza tributaria, può opporre l'accertamento ricevuto in forza di deperimento della materia prima, smarrimento, furti, perdite.

Se hai un caso simile, sottoponi la documentazione in tuo possesso alla Segreteria di studio per avere un parere sulla fattibilità dell'impugnazione.


 

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