fbpx

L'Omesso esame di istanze del contribuente: regresso del giudizio

Secondo la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, l'erroneo omesso esame di istanze del contribuente non è motivo di regresso del giudizio dal secondo al primo grado. 

Con sentenza 2965/2023 depositata il 18/05/23 la Corte di Giustizia ha statuito il principio di diritto in base al quale, in caso di mancato esame in primo grado di una istanza dell'Avvocato per la partecipazione all'udienza da remoto o in presenza, "non costituisce motivo di regresso del procedimento e resta assorbita dall'effetto devolutivo dell'appello, in forza del quale il giudice di secondo grado è chiamato al riesame della causa nel merito".

Tale scelta è di gran lunga censurabile per molte ragioni. 

Innanzitutto il nostro ordinamento è stato pensato ed ordinato di modo tale da avere due gradi di giudizio nel merito, tant'è che l'istituto del "regresso" e del "rinvio" (in Cassazione) sono lo strumento nella disponibilità del Giudice per operare i dovuti rimandi. 

La previsione dei due gradi di giudizio nel merito non è materia disponibile, non rappresenta un fatto discutibile, non è argomento trattabile. Il contribuente ha a disposizione 2 gradi di giudizio di merito, qualunque fatto sia da giudicare. 

La grave omissione, che segna con superficialità una sentenza di primo grado, di mancata lettura di una istanza legittimamente presentata dal sottoscritto difensore prima dell'udienza, ed il successivo "avallo" del Giudice d'Appello, ancora una volta mostrano l'estrainetà della magistratura tributaria ai problemi reali dei contribuenti, e la vicinanza a scelte indirizzate verso la pubblica amministrazione. 

Invero così facendo il giudice d'appello ha sottratto un grado di giudizio al contribuente, che ora non può più fare nulla se non ricorso per Cassazione, con evidente aggravio di costi e tempi. 

Il giudice determina l'ammontare della sanzione?

Che la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Roma è errata, infine, non abbiamo grossi dubbi. 

Si pensi che il collegio Giudicante, dopo aver annullato le sanzioni come determinate dall'ente comunale, scrive testualmente che: "deve intendersi determinata...una sanzione unica pari al triplo di quella irrogata negli avvisi per una singola annualità", valicando i limiti della domanda del ricorrente, ed infrangendo il limite della discrezionalità amministrativa.

Da una parte il contribuente, mediante il sottoscritto Avvocato, non aveva in alcun modo chiesto la determinazione della sanzione, in quanto non spetta al Giudice.

Quest'ultimo può essere unicamente chiamato ad annullare il provvedimento tributario e non a determinarlo, soprattutto nel suo ammontare in positivo. 

Dall'altra parte, la separazione dei poteri raggiunta qualche secolo fà dovrebbe ricordare a magistrati e pubblica amministrazione, che vi sono precisi confini e spazi di competenza. Pertanto, il Giudice non può determinare la sanzione. Egli avrebbe dovuto indicare il parametro (forbice di applicazione di una sanzione dal doppio al triplo), non l'esatta indicazione.

Compila il modulo per richiedere informazioni, 

Riceviamo solo su appuntamento.

  Roma, via La Spezia 43

  Ariccia, Largo Savelli 14


  06 89346494 - 349 40 98 660
segreteria@studiobuccilli.com
  • Non è la prima volta che mi rivolgo a questo Studio Legale, in tutte le circostanze sono stato pienamente soddisfatto dall'operato dell'avvocato Alessandro Buccilli, serio, professionale, empatico e molto disponibile. Complimenti sinceri.
  • Lo studio legale mi ha permesso di risolvere i miei problemi nel minor tempo possibile efficienza e cuore nel lavoro che svolgono sono alla base di tutto e vi ringrazio ancora immensamente di tutto
  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
x

 chiamaci 06 89346494 - 349.40.98.660 | invia emailsegreteria@studiobuccilli.com | assistenza sediRoma - Ariccia - Latina

UN AVVOCATO IN TUA DIFESA

x

Compila il modulo per una valutazione gratuita. 

Riceviamo solo su appuntamento.

 


Roma, via La Spezia 43

 Ariccia, Largo Savelli 14

 

  06 89346494 - 349 40 98 660
segreteria@studiobuccilli.com
www.studiobuccilli.com