Se chiudi la società non paghi le sanzioni tributarie
Con questo titolo, certamente d’effetto, si coglie il senso della distinzione tra persona giuridica e persona fisica. Infatti, a differenza delle società di persone, per le società di capitali (Srl, SpA, etc) la legge vieta la trasmissione ai soci delle sanzioni tributarie, in caso di estinzione e liquidazione della stessa.
Invero, si applica la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie salvo ipotesi di corresponsabilità (ad esempio mala gestio, condotte penalmente rilevanti, distrazioni di capitali, etc).
Ma attenzione però a distinguere le imposte dalle sanzioni, in quanto le prime potranno in ogni caso essere richieste al socio che ha estinto la società sul patrimonio eventualmente liquidato.
Ad ogni modo, tenuto conto che in alcuni casi le sanzioni arrivano anche al doppio dell’importo dell’imposta (vedi il caso della TARI), il risparmio è molto importante.
Trovando applicazione l'art. 8 del D.Lgs. n. 472 del 1997, sull'intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall'art. 2, comma 2, del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003, si applica la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie.
Lo stesso principio vale anche nel settore delle sanzioni amministrative e successione in caso di morte, ovvero estinzione della società di capitali.