Avvocato Tributarista Ricorso Accertamento Tari Roma - Superficie Errata
Il calcolo della superficie ai fini della TARI e della TEFA incide in maniera rilevante sull’accertamento che spesso Roma Capitale invia tra Settembre e Dicembre di ogni anno (in scadenza di prescrizione o decadenza).
Il diritto tributario non sempre rappresenta una scienza esatta, soprattutto quando una parte (per lo più i Comuni) possono attivarsi per un ritorno economico in via del tutto automatizzata (quindi senza il preventivo controllo del funzionario).
I comuni che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si trovano ad affrontare quotidianamente numerose richieste di annullamento dell’accertamento e/o rimborso di quanto già ingiustamente pagato a causa di un errato calcolo della superficie catastale considerata ai fini della Tari.
Ciò in quanto esistono non pochi dubbi sui criteri da applicare per il calcolo delle superficie catastali poste a fondamento dell’applicazione della tassa sui rifiuti.
Annullamento Accertamento Tari per Errato Calcolo della Superficie assoggettabile
La tassa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo immobili o aree scoperte idonee a produrre rifiuti urbani, viene infatti calcolata sulla base della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per ogni tipo di unità immobiliare.
Questa tariffa si compone di una quota fissa calcolata moltiplicando i metri quadrati determinati sulla base della superficie per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza considerata.
La quota variabile, invece, è rapportata alla quantità di rifiuti prevedibilmente prodotti dai componenti del nucleo familiare o dall’unico componente che risiede in quell’immobile (se trattasi di un’abitazione civile).
La Tari è frutto di un calcolo che considera le superfici calpestabili dichiarate dal contribuente o accertate attraverso verifiche catastali.
Ad ogni modo la legge prevede che la superficie assoggettabile a Tari è pari all’80% della superficie catastale per le unità immobiliari ordinarie iscritte nel catasto edilizio urbano.
L’esatta consistenza della superficie rilevante è disciplinata all’Articolo 11 del “Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)” di Roma Capitale (o comunque altra norma simile nel regolamento del proprio Comune se esistente): “Determinazione della Superficie Imponibile: 1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria e non ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.”
Ed invero nella FAQ n. 30 ancora si legge: “Quali superfici devo dichiarare ai fini della Dichiarazione di iscrizione alla TARI? La superfice da dichiarare ai fini del pagamento della TARI è quella calpestabile interna, al netto dei muri perimetrali, escludendo a titolo meramente semplificativo, ad esempio, le terrazze e i balconi, ma includendo invece cantine e posti auto coperti.”
Tuttavia, non vi è unanimità di vedute in relazione al calcolo.
Agenzia Entrate Tari – calcolo superficie
In relazione a cosa si intende per superficie totale, alle aree scoperte, ovvero balconi, soffitte, giardini, e alle percentuali di calcolo ha fornito una risposta l’Agenzia delle Entrate con interpello 306 del 23 luglio 2019 a seguito di richiesta di un contribuente incerto sui criteri da adoperare per il calcolo della superficie catastale ai fini del pagamento della Tari.
L’Agenzia delle Entrate indica quali superfici concorrono per il calcolo della Tari.
Il quesito è stato presentato dall’Agenzia delle Entrate da un contribuente proprietario di un immobile convinto che la superficie da considerare ai fini della Tari fosse quella derivante dalla visura catastale dell’immobile.
Insomma, a suo avviso il calcolo si sarebbe dovuto fondare sulla superficie totale indicata nella visura catastale, con esclusione delle aree scoperte (balconi, terrazze, ecc).
L’Agenzia è intervenuta a fornire i necessari chiarimenti ed indicando criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile ai fini della tassa sui rifiuti.
Innanzitutto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la superficie catastale di un immobile da assoggettare ai fini della tassa sui rifiuti urbani è comprensiva anche delle aree scoperte.
Queste ultime vengono calcolate non con riferimento alla loro intera metratura ma sulla base di una percentuale di calcolo determinata dalla loro destinazione d’uso.
Per entrare nello specifico, l’Agenzia ha specificato che la superficie catastale totale da considerare è quella derivante dalla somma delle seguenti voci:
- superficie dei vani principali e dei vani accessori connessi a principali (quali ad esempio bagni, ripostigli, ecc.) calcolati nella loro interezza;
- superficie dei vani accessori indirettamente collegati a quelli principali (es. cantine e soffitte) che possono essere comunicanti e vanno calcolati per il 50% o non comunicanti, e vanno calcolati per il 25%;
- balconi, terrazze e simili, area scoperta (es. giardino) tutti di pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare considerata, i quali vanno calcolati nella misura del 30%.
L’agenzia ha chiarito che le ultime due voci non vengono conteggiate per intero, nei loro metri quadri totali, ma concorrono a formare la superficie totale in misura proporzionale.
Esiste poi un limite in quanto queste superfici non possono in alcun modo superare il 50% della superficie dei vani principali e dei vani accessori direttamente collegati.
Dopo aver indicato le modalità di calcolo, inoltre, l’Agenzia ha indicato la percentuale di superficie catastale da assoggettare all’imposta sui rifiuti.
In particolare, così come previsto dal comma 646 della Legge di Stabilità 2014, i Comuni, soggetti attivi destinatari della tassa sui rifiuti, devono assoggettare alla Tari l’80% della superficie catastale di un immobile, adoperando i criteri sopra indicati.
E così, se un immobile ha una superficie totale, comprensiva anche delle sue aree esterne quali balconi, terrazzi e giardini ecc, pari a 100 mq, il Comune dovrà applicare le aliquote Tari stabilite con apposito regolamento comunale su una superficie di 80 mq e non sulla totalità.
La riduzione all’80% della superficie catastale è applicabile?
Dopo aver indicato i criteri di calcolo l’Agenzia delle Entrate si è soffermata su un altro importante punto relativo alla riduzione dell’80 % della superficie catastale da assoggettare alla Tari.
In particolare, l’Agenzia ha colto questa occasione per precisare che questo percorso, che vede coinvolti Comuni e Agenzia delle Entrate, non si è ancora concluso.
Ed infatti, il comma 645, della legge di stabilità del 2014 stabilisce che, fin tanto che troverà attuazione il comma 647, la superficie degli immobili iscritti o ascrivibili al catasto edilizio assoggettabile alla TARI è rappresentata dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree dell’immobile idonee a produrre rifiuti urbani.
In particolare, il comma 647, a cui ancora si sta lavorando per trovare attuazione uniforme sul territorio nazionale, impone che tra Comuni e Agenzia delle Entrate siano avviate le procedure che favoriscano l'interscambio dei dati relativi alla superficie degli immobili iscritti nel catasto unitamente alla rispettiva planimetria.
Inoltre, la norma prevede che Agenzia e Comuni si impegnino ad allineare i dati contenuti nel catasto relativi agli immobili ed i dati relativi alla toponomastica e alla numerazione civica di ogni Comune.
In realtà l’allineamento dovrebbe essere automatico, in quanto il Comune, al fine di irrogare sanzioni ed interessi utilizza banche dati pubbliche quali anagrafe tributaria, risultanze catastali, anagrafe della popolazione residente. E dunque tali dati, seppure non comunicati o rettificati, dovrebbero trovare diretta applicazione in virtù del principio di diritto di comportamenti concludenti.
Questi interventi normativi non sono stati ancora completati ed attuati causando non poche incertezze sui criteri da applicare per il calcolo della Tari.
In attesa di questi importanti interventi normativi tesi alla modernizzazione degli scambi tra Agenzia delle Entrate e Comuni e quindi all’aggiornamento dei dati a disposizione per consentire un calcolo omogeneo delle superfici da assoggettare alla Tassa sui rifiuti, il contribuente può basarsi sulle precisazioni che ha fornito l’Agenzia con il recente interpello del luglio 2019 e quindi procedere con l’impugnazione di avvisi di pagamento o di accertamento che siano difformi a quanto chiarito sopra, con l’aiuto di un bravo Avvocato Tributarista per la Tari a Roma.